Nuovo Clan Partenio, i giudici: passaggio tra “vecchia” e “nuova mafia”, Galdieri era il capo

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AVELLINO- “Risulta, dunque, assistita da piena efficacia probatoria l’esistenza, nel territorio di Avellino e nelle zone limitrofe, di un’associazione per delinquere di stampo camorristico denominata “Nuovo Clan Partenio”, dedita allo svolgimento di attività usurarie, sorta per iniziativa di Galdieri Pasquale dopo la crisi irreversibile del “clan Genovese”, in precedenza egemone nel medesimo territorio, nonché la consumazione dei reati di usura”. E’ uno dei passaggi chiave delle oltre cento pagine di motivazione della sentenza definitiva pronunciata dai magistrati della V Sezione Penale della Corte di Cassazione del 15 aprile scorso sull’esistenza del “Nuovo Clan Partenio”, superando i rilievi avanzati dalle difese su una serie di elementi relativi alla stessa natura “mafiosa” del sodalizio guidato da Pasquale Galdieri. Il processo nato dall’operazione scattata il 14 ottobre 2019 denominata Partenio 2.0, eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino coordinati dalla Dda di Napoli (i pm antimafia Simona Rossi, Luigi Landolfi e Henry Jhon Woodcock)
IL VERDETTO “FINALE”
I giudici della Suprema Corte avevano rigettato i ricorsi presentati contro il verdetto del giugno 2025 della Corte di Appello di Napoli dai legali di Bocciero Diego, De Fazio Martino, Dello Russo Carlo, De Simone Luigi, Durante Giuseppe, Galdieri Nicola, Galdieri Pasquale, Genito Angelo, Matarazzo Antonio, Moscariello Giuseppe, Nigro Ernesto, Nigro Giuseppina, Nittolo Ludovico, Rosania Mario, Taccone Antonio, Valente Carmine, Freda Renato, Mariano Sabino. Dichiarato inammissibile quello di Giuliana Brogna e annullata la sentenza con rinvio per Volpe Giovanni.
L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE
Il primo elemento a sostegno dell’esistenza del clan è determinato, come hanno scritto i magistrati dal fatto che “appare incontestato e incontestabile, perché coperto dal giudicato, il fatto storico dell’intervenuta condanna di Chiauzzi e Galluccio per il reato associativo e per i reati di usura appena richiamati.Su tale base probatoria, di per sé non sufficiente, la Corte territoriale ha innestato ulteriori e significative risultanze processuali che non solo confermano i fatti sui quali si è formato il giudicato, ma attestano autonomamente l’esistenza del sodalizio di stampo camorristico in esame”. Il riferimento e’ alla: “l’esistenza e l’operatività di tale sodalizio camorristico sono state accertate dalla sentenza pronunciata in data 26 gennaio 2021 in sede di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti dei coimputati Chiauzzi Filippo e Galluccio Elpidio (che avevano deciso di definire la loro posizione attraverso il rito alternativo), legittimamente acquisita agli atti, senza che sul punto sia stata sollevata alcuna eccezione dai ricorrenti”. Nella lunga premessa dei giudici della V Sezione Penale della Cassazione, proprio sul tema centrale, ovvero l’esistenza dell’associazione di stampo mafioso, si fa riferimento alle cosiddette “mafie nuove”, ovvero al fatto per cui : “mentre per le mafie “storiche” l’esistenza del sodalizio risulta già giudizialmente accertata, sicché è sufficiente verificare la condotta partecipativa dei singoli imputati, nel caso delle “nuove mafie” o delle “mafie atipiche” il thema probandum investe innanzitutto il carattere mafioso dell’associazione e, quindi, l’utilizzazione del metodo mafioso e la sussistenza di un programma criminale riconducibile al paradigma delineato dall’art. 416-bis, terzo e sesto comma, cod. pen. (fattispecie relativa a un’organizzazione autonoma e originale operante in un territorio limitato, qualificata come “mafia locale”.
Valore decisivo, sotto tale profilo, assume il contenuto delle numerose intercettazioni, pienamente utilizzabili alla luce dei principi già richiamati al punto 8. della presente motivazione, tra le quali spiccano le conversazioni aventi come principale protagonista Nigro Ernesto e i suoi interlocutori, spesso appartenenti alla sua cerchia familiare più stretta: la moglie, la sorella e il cugino. Nella medesima prospettiva si colloca l’ulteriore episodio valorizzato dalla Corte territoriale, concernente l’esplosione di un colpo di arma da fuoco contro l’autovettura di Dello Russo Ernesto, eseguita su mandato di Galdieri Pasquale nei confronti di un soggetto ritenuto vicino agli ambienti criminali di Chiusano San Domenico, “per indurlo a tirarsi indietro da qualsiasi iniziativa personale” non previamente approvata dal sodalizio.Non da ultimo, va segnalato il colloquio intercettato il 30.9.2019 presso la casa circondariale di Parma tra Genovese Amedeo, lì detenuto, e il figlio Genovese Francesco, che il giudice di appello, con valutazione dotata di intrinseca coerenza logica, ha ritenuto una “formidabile conferma” dell’ipotesi accusatoria, dimostrando obiettivamente l’avvenuto passaggio di consegne tra il “clan Genovese”, al cui vertice era collocato Genovese Amedeo, e il “Nuovo Clan Partenio”.
IL RUOLO DI CAPO DI PASQUALE GALDIERI
I magistrati hanno analizzato le singole posizioni di vertici e associati al “Nuovo Clan Partenio”, confermando come avevano già fatto sia i magistrati del Tribunale di Avellino nel luglio del 2023 che i giudici di Appello nel giugno del 2025 il ruolo apicale di Pasquale Galdieri, o milord, attualmente recluso al 41 bis. La Corte di Appello di Napoli e prima il Tribunale di Avellino avevano motivato ampiamente sul punto, in particolare il fatto che i giudici della Corte di Appello di Napoli avevano ritenuto : “Galdieri Pasquale componente a pieno titolo della compagine camorristica di cui al capo 1., in qualità di capo e promotore, nella prospettiva dinamica in precedenza indicata, consentendo al sodalizio di affermare il proprio predominio nel territorio dell’Avellinese, nella piena consapevolezza delle finalità perseguite dal “Clan Nuovo Partenio”, della sua organizzazione sul territorio e dell’identità dei suoi principali componenti”. Per i giudici della V Sezione Penale della Cassazione non c’e’ dubbio “che il Galdieri fosse collocato al vertice di un’entità criminale autonoma, denominata “Clan Nuovo Partenio”, dotata di propri membri e regole, non è revocabile in dubbio.Militano a favore di tale assunto non solo le esplicite affermazioni in tal senso che si colgono nelle richiamate conversazioni intercettate di cui sono protagonisti i fratelli Nigro, De Simone Luigi, Genovese Amedeo e Bocciero Diego, ma anche il concreto esercizio, da parte del ricorrente, di evidenti poteri direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali perseguiti, quali: decidere la riduzione del debito del Nigro in conseguenza della sua affiliazione al “clan”; assegnare quest’ultimo al settore delle estorsioni nell’Alta Irpinia; conferire al Nigro il mandato di intimidire Dello Russo Ernesto attraverso un attentato alla sua autovettura; assumere la decisione di gambizzare Moscariello Felice ove non si fosse adeguato alle direttive del sodalizio; rimproverare Dello Russo Carlo per l’uso disinvolto dei telefoni cellulari; assicurarsi della disponibilità di armi da parte del sodalizio; Corte di Cassazione – copia non ufficiale152esercitare un controllo sui conti economici della compagine camorristica; organizzare incontri periodici con gli altri sodali.A tale ruolo si affianca quello di promotore, non solo perché, come si evince dalle conversazioni intercettate nei confronti del Nigro e dei Genovese, Galdieri Pasquale viene indicato come l’iniziatore dell’associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e i primi consensi partecipativi una volta entrato in crisi il vecchio “Clan Genovese”, ma anche per la sua capacità di contribuire alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l’adesione di terzi all’associazione e ai suoi scopi, come accaduto, per l’appunto, per il Nigro”. Aerre