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Nuovo Clan Partenio, i giudici della Cassazione: niente attenuanti per Galluccio

AVELLINO- Depositate le motivazioni della Cassazione sulla partecipazione al Nuovo Clan Partenio di Elpidio Galluccio, quelle che hanno fatto riaprire le porte del carcere per il trentaseienne avellinese, bloccato dalla Squadra Mobile dopo qualche giorno di fuga mentre verosimilmente si stava per consegnare presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere. I giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno confermato la sentenza del nove gennaio 2025 della Corte di appello di Napoli, che aveva deciso dopo l’ annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, disposto il 26 ottobre 2023 con sentenza della Seconda Sezione della Corte di Cassazione. La pena inflitta ad Elpidio Galluccio era stata rideterminata in nove anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione. Ne’ dovra’ scontare cinque e quattro mesi, visto che gia’ una parte era stata scontata. L’imputato è stato ritenuto responsabile della partecipazione ad un’associazione camorrista denominata “Nuovo clan Partenio” , di una pluralità di reati di usura aggravata e di due reati di estorsione. Il secondo motivo di ricorao della difesa di Galluccio era relativa a vizi della motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche. I giudici avrebbero trascurato che per i due delitti in materia di stupefacenti era stata riconosciuta la continuazione, così che si sarebbe trattato di un unico reato, e che il delitto di sequestro di persona sarebbe coevo e connesso a quelli trattati nel procedimento in corso. Per i giudici della Sesta Sezione Penale della Cassazione: “il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha negato le attenuanti generiche in ragione «della gravità dei fatti (plurimi reati di usura aggravata nonché una estorsione, commessi con metodo mafioso e al fine di favorire il clan in cui è risultato inserito l’imputato), dell’assenza di seri elementi di resipiscenza (Galluccio solo nel corso del secondo giudizio e per ragioni utilitaristiche ha reso una parziale ammissione degli addebiti, peraltro, continuando a negare la sua intraneità al clan), e della negativa personalità dell’imputato, gravato non solo da una condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ma anche da una condanna per sequestro di persona tentato e per la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti)». Posto che il Collegio di appello, nell’esaminare la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, non era vincolato alle valutazioni compiute nelle precedenti sentenze emesse, va rilevato che la motivazione relativa al diniego delle menzionate circostanze sfugge a ogni rilievo censorio, essendo in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente”.

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