Montoro Sup. – Polo scolastico: il Tar dà ragione alla Provincia

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Il Tar di Salerno ha accolto l’appello contro il Comune di Montoro Superiore sulla realizzazione di un Polo Scolastico alla frazione Banzano: è quanto comunica per mezzo di una nota il settore Avvocatura dell’Ente Provincia che spiega: “Il Comune di Montoro Superiore, con nota del 22.1.2008, ai sensi dell’articolo 19 comma 4 del D.P.R. 327/01, ha formulato una proposta di variante urbanistica al P.R.G., ad oggetto il Project Financing, per la realizzazione di un Polo scolastico alla frazione di Banzano. Il procedimento si è concluso con l’emanazione della deliberazione n. 58 del 4.11.2008, con la quale il Commissario Straordinario della Provincia di Avellino ha deciso – prosegue la nota – di dissentire dalla proposta di variante ritenendo inapplicabile la procedura di variante semplificata sull’espropriazione, poiché il procedimento non era volto alla predisposizione dei vincoli espropriativi, dato che le aree oggetto di intervento sono già in proprietà del Comune”. E la delibera è stata inoltrata al Comune con telegramma del 4 novembre 2008, come rimarca il settore Avvocatura della Provincia, mentre con ricorso del 6 dicembre 2008, il Comune di Montoro Superiore si è rivolto al TAR Campania Salerno, lamentandone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento previa sospensione, sostenendo così la piena applicabilità alla fattispecie all’esame delle disposizioni di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 e la conseguente avvenuta formazione del provvedimento di silenzio assenso previsto dalla norma. Quindi la costituzione in giudizio della Provincia di Avellino che ha contestato integralmente le deduzioni di parte avversa. “Con ordinanza del TAR Campania Salerno n. 20/09 depositata in data 9 gennaio 2009, il TAR Salerno – si legge ancora – ha accolto l’istanza cautelare disponendo la sospensione degli atti impugnati sulla base della seguente motivazione: Rilevato che l’art. 19 d.p.r. n. 327/2001 è applicabile alla fattispecie procedimentale oggetto di controversia, alla luce della sua genesi storica e della finalità allo stesso sottesa, anche in relazione al suo carattere di specialità rispetto alla normativa regionale evocata dalla difesa dell’amministrazione intimata; evidenziata la tardività del provvedimento negativo impugnato, non essendo contestato tra le parti l’ingresso nella sfera di conoscibilità dell’amministrazione provinciale, in data 4.8.2008, della documentazione trasmessa dal Comune ricorrente, non rilevando a tale fine la data di espletamento delle procedure di registrazione al protocollo”.
Avverso tale ordinanza, con il patrocinio degli avvocati Gennaro Galietta e Carmen Pedicino, la Provincia di Avellino ha proposto l’appello chiedendone l’annullamento e/o la riforma. E con ordinanza n. 744/2009 del 10 febbraio 2009 la IV sezione del Consiglio di Stato ha accolto quest’appello proposto dalla Provincia sulla base della seguente motivazione: “Considerato, nei limiti di deliberazione propria della presente fase, che l’appello appare fornito di fumus, considerato che non preesistono vincoli preordinati all’esproprio e che pertanto è dubbia l’applicabilità dell’art. 19 T.U. n. 327; considerata, dal punto di vista del danno, la natura dei rilievi formulati dalla Provincia”.

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