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Il nodo dell’argomentazione è l’attribuzione del premio di maggioranza, che al Senato, secondo la legge in esame, viene attribuito regione per regione. Ricordato che il dettato costituzionale stabilisce che l’elezione del Senato avvenga su base regionale, il senatore Mancino ha sostenuto che “il premio di maggioranza alle liste regionali è un’incongruenza se non un’irrazionalità. Sul piano regionale, infatti, di regione in regione vengono attribuiti i premi di maggioranza, nonostante le diversità politiche territoriali: una norma di legge ordinaria mette in archivio la norma costituzionale. Bella trovata! A che serve – ha aggiunto – il premio di maggioranza nelle singole regioni? Che valore politico può avere l’introduzione di un premio di maggioranza, se non quello di favorire quelle coalizioni (cioè l’attuale maggioranza) che, sulla base dei dati elettorali delle elezioni europee o delle regionali prendono più voti ma restano al di sotto del 55%, e di danneggiare le coalizioni, presumibilmente di centrosinistra che invece superano questa soglia e perciò non hanno diritto a niente? Bella eguaglianza nell’apprezzamento del voto!”
Ricordato che anche con la riforma elettorale del 1953 i legislatori, “pur dando vita ad una legge maggioritaria con un premio di maggioranza, non toccarono il Senato”, il senatore Mancino ha sostenuto, in conclusione, che “non è possibile alterare la norma costituzionale sul Senato (base regionale) attraverso l’espediente dei premi di maggioranza”: una soluzione che implica “una palese irrazionalità che immediatamente si coniuga con una questione di costituzionalità”.