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Chiunque avvisti un incendio boschivo può comporre il numero di emergenza ambientale del C.F.S. 1515, che allerterà la pattuglia più vicina onde procedere alla verifica della segnalazione (preferibilmente, non anonima) e al coordinamento degli interventi di spegnimento.
La bruciatura di residui vegetali, anche nei terreni coltivati o incolti, è una pratica da ritenersi non più consentita alla luce delle nuove norme contenute nel “Testo unico Ambientale” d.lgs 152/2006 s.m.i., essendo assimilabile ad uno smaltimento di rifiuti non autorizzato; si ricorda come ogni anno un numero elevato di incendi (colposi, puniti anch’essi con la reclusione, fino a cinque anni) sia causato propri da operazioni di ripulitura dei fondi.
Il bosco è “un bene insostituibile per la qualità della vita” – art.1 legge 353/2000 legge quadro in materia di incendi boschivi – ognuno di noi può, e deve, contribuire alla sua tutela.