![]()
A dare la notizia è il difensore della sig.ra Di Paolo, Avv. Giacomo Ambrosino.
I FATTI – Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi tre anni fa dispose la ri-assunzione a tempo indeterminato dell’operaia allora 48enne e madre di 4 figli, dichiarando illegittime le proroghe dei contratti a termine che avevano contraddistinto negli ultimi anni il suo rapporto lavorativo con un’azienda di Nusco. Ma la stessa ditta si adeguò, accettando il reintegro e ‘distaccando’ la dipendente in India per un anno.
La Di Paolo aveva lavorato presso l’azienda di Nusco dal marzo del 2004 al marzo del 2008 grazie alla sottoscrizione di una serie di contratti a tempo determinato con la promessa, rinnovo dopo rinnovo, di un contratto a tempo indeterminato. Di qui il ricorso al consulente del lavoro e al legale per fare luce su una serie di violazioni alla Legge 368/01 (Legge Biagi, ndr). Presentato il ricorso, arrivò, dunque, la sentenza del Tribunale che dispose il reintegro della lavoratrice a tempo indeterminato e la ‘condanna’ dell’azienda a rimettere in servizio la donna nelle stesse mansioni. Ma dopo aver comunicato alla ditta la volontà e la disponibilità da parte della donna a ritornare al lavoro quanto prima, ecco arrivare, una settimana circa dal deposito della sentenza, la ‘famigerata’ risposta dell’azienda di Nusco.
La vicenda guadagnò la ribalta dei mass media nazionali poiché dopo la sentenza del Tribunale altirpino, impugnata ed oggi confermata dalla Corte di Appello, l’azienda piuttosto che riammettere in servizio la lavoratrice ne aveva disposto il distacco in India.