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L’Anci e il trattamento economico in casa di malattia

L’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani interviene sul Decreto Legge 112/08 relativo al trattamento economico in caso di malattia. Nella nota, viene evidenziato “che l’ARAN con parere n. 795 – 21C7 ha fornito un primo chiarimento del concetto di “trattamento economico fondamentale” per il personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali. Secondo l’ARAN, il “trattamento economico fondamentale” del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali si articola nelle seguenti voci retributive: lo stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale; la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare; la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un incremento dello stipendio tabellare; la retribuzione individuale di anzianità, per il solo personale che già ne fruisce, in quanto conseguente al congelamento ed alla definitiva scomparsa alla fine degli anni ’80 delle classi e degli scatti di anzianità, che facevano parte integrante del trattamento fondamentale; gli eventuali assegni ad personam riconosciuti al personale, finalizzati a garantire il trattamento economico fondamentale già in godimento dello stesso nel momento dell’attribuzione di uno diverso e di importo più basso, per effetto di un mutamento intervenuto nei contenuti del suo rapporto di lavoro. Tale chiarimento si rivela particolarmente utile ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 71 del dl n. 112/2008; secondo il disposto di cui al comma 1 dell’art. 71 solo le voci afferenti al trattamento economico fondamentale, infatti, devono essere computate ai fini del calcolo del trattamento da corrispondere nei primi dieci giorni di assenza per malattia.

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