La Corte Costituzionale ha deciso: le CM sono competenza regionale

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Dopo due anni di polemiche e ricorsi, si diradano le nubi sulla legge Lanzillotta. La Corte Costituzionale si è finalmente pronunciata in materia di Enti Montani: la loro gestione spetta alle Regioni che hanno competenza esclusiva in materia.

La questione è nata in seguito al ricorso presentato dalle Regioni Veneto e Toscana sulla legittimità costituzionale della Finanziaria 2008 che ne disciplinava il riordino. Secondo il parere della Consulta l’art. 2 comma 20 del testo della Finanziaria più il 21 ultimo periodo e il 22, sono illegittimi perché violano l’art. 117, quarto comma della Costituzione, secondo cui la disciplina in materia di montagna, e quindi di Comunità montane, è di competenza regionale.

“Questa sentenza – ha detto il Presidente dell’Uncem Enrico Borghi – rappresenta finalmente un momento di serietà, dopo che per troppi anni le istituzioni si sono esercitate su questo tema mischiando superficialità con arroganza, fino a sfociare in un serpeggiante razzismo istituzionale.

“Il presupposto di liquidare le Comunità montane per saccheggiare il bottino di quei territori con legge dello Stato è stato dichiarato incostituzionale”.

“E’ la tesi che l’Uncem aveva sostenuto sin dall’inizio – continua Borghi – Se ci avessero ascoltato, ci saremmo risparmiati due anni di fortissime tensioni istituzionali, che nel frattempo hanno visto lo Stato fare cassa sulle spalle degli enti montani e che hanno gettato i piccoli Comuni montani in una condizione di estrema difficoltà. Speriamo che questa sentenza faccia comprendere a tutti che il tema del riordino degli enti locali non può avvenire né con superficiali esercitazioni né con manovre tese a espropriare i diritti delle popolazioni montane”.

“Per quanto attiene alla minacciata soppressione delle Comunità montane, ogni decisione in merito spetta quindi esclusivamente alle Regioni, che peraltro non possono agire liberamente ma devono rispettare i principi espressi nei loro statuti”.

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