Interdittiva antimafia ad impresa irpina, il Tar rigetta la sospensiva della misura

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AVELLINO- Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno ( la Sezione Terza) ha rigettato l’ istanza di sospensione dell’efficacia,dell’informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Avellino emessa, come si legge nell’ordinanza di rigetto “nella pluralità di vicende di reato, aventi indubbia rilevanza indiziante (a prescindere dagli esiti dei correlativi giudizi penali), denotanti un modus operandi improntato ad illegalità e abusivismo (avuto precipuo riguardo al contestato reato di turbata libertà degli incanti in concorso), le quali hanno investito la posizione del legale rappresentante della società ricorrente (-OMISSIS-); — nei rapporti di frequentazione conviviale (comprovati da perspicue riproduzioni fotografiche) e di cointeressenza da quest’ultimo intrattenuti con -OMISSIS-, diretto collaboratore di un esponente apicale (-OMISSIS-) di un noto clan camorristico locale (-OMISSIS-), con -OMISSIS-, pluripregiudicato ed elemento di spicco della criminalità organizzata locale, e con-OMISSIS- fratello del Sindaco in carica -OMISSIS- nel periodo di esercizio del Consiglio comunale di -OMISSIS- poi disciolto con d.p.r. 26 ottobre 2020 per rilevata permeabilità ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata; — nel rapporto commerciale di subappalto dal medesimo instaurato con un’impresa (-OMISSIS-) collegata ad un soggetto (-OMISSIS-) imputato di concorso esterno in associazione mafiosa (-OMISSIS-) ed estorsione aggravata dal metodo mafioso”. Per i giudici del Tribunale amministrativo: ” le suindicate circostanze concorrono a formare un quadro inferenziale che, soprattutto se riguardato nella sua globalità, è da reputarsi oggettivamente rivelatore, ossia suscettibile di fondare il ragionevole convincimento, in base alla regola causale del ‘più probabile che non’, del pericolo concreto di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso all’interno della -OMISSIS- nonché, allo stato degli atti, incompatibile con l’invocata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011″. Una scelta in questa fase, detatta dall’esigenza di “privilegiare quello alla massima anticipazione della soglia di prevenzione contro i tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa venuta in contatto con la pubblica amministrazione rispetto all’antagonistico e recessivo interesse privato alla prosecuzione dei rapporti con quest’ultima”. Per questo motivo il Tribunale amministrativo ha rigettato la richiesta di sospensiva del provvedimento adottato dalla Prefettura di Avellino.