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IMU: salve le “prime case” ricostruite dopo il sisma anche se manca l’acquisto della proprietà esclusiva dell’appartamento

Si apre un primo spiraglio per i proprietari di “prime case” che agli inizi di quest’anno hanno ricevuto una raffica di avvisi di accertamento IMU da parte di Assoservizi, concessionaria del Comune di Avellino per la riscossione del tributo dal 2019 al 2024. Gli accertamenti hanno preso di mira in particolar modo le abitazioni ricostruite dopo il terremoto dove i condomini, per varie ragioni di natura amministrativa, burocratica o di complesse vicende ereditarie, non hanno ancora proceduto alla divisione ed alla individuazione degli appartamenti di proprietà esclusiva di ciascuno.

Secondo Assoservizi, l’esenzione dal pagamento dell’IMU per la “prima casa” non può essere riconosciuta fino a quando non interviene l’acquisto in proprietà esclusiva dell’unità immobiliare ricostruita; se manca l’atto di divisione, insomma, si applica la regola generale secondo cui, in caso di comproprietà, il tributo va pagato da ciascun comproprietario in proporzione alla sua quota di proprietà risultante dai dati catastali. In conseguenza della meccanica applicazione di questa regola, Assoservizi ha contestato il mancato versamento dell’IMU anche a coloro che avevano da anni la residenza anagrafica nell’abitazione ricostruita poiché ciascun proprietario catastale è stato considerato comproprietario di tutte le unità immobiliari (garage compreso) presenti nell’edificio sulla base dei millesimi di proprietà sull’intero fabbricato.

Più che comprensibile, dunque, è il panico suscitato dagli avvisi di accertamento notificati da Assoservizi per conto del Comune di Avellino; i proprietari rientrati con le loro famiglie negli alloggi ricostruiti dopo il sisma, infatti, ritenevano di essere esentati dal pagamento dell’IMU in virtù del beneficio della “prima casa” ed invece si sono visti recapitare intimazioni di pagamento a volte superiori a dieci mila euro per effetto del cumulo delle sanzioni e delle annualità precedenti. L’impatto degli avvisi di accertamento, pertanto, è stato devastante sulle famiglie, molte delle quali già gravate da un mutuo consistente e senza altre possibilità di ottenere credito.

Le controversie sorte in seguito alla notifica dei suddetti avvisi hanno dato vita ad un contenzioso molto complesso sotto l’aspetto giuridico e tributario che ha fatto recentemente registrare una prima vittoria dei contribuenti. La Corte di Giustizia Tributaria di Avellino, infatti, con la sentenza n. 968 depositata il 22.10.2025, ha annullato l’avviso di accertamento con il quale Assoservizi aveva contestato alla ricorrente, per gli anni dal 2019 al 2024, il mancato pagamento di una ingente somma per l’omesso versamento dei tributi IMU e TASI con relative sanzioni ed interessi.

Secondo i giudici tributari, i dati che emergono dall’intestazione catastale possono avere solo un valore di semplice indizio e non trasformarsi in un valido presupposto impositivo ai fini del pagamento dell’IMU nel caso in cui il contribuente fornisca una prova precisa e concordante in merito al possesso in via esclusiva di un solo appartamento dopo la ricostruzione del fabbricato condominiale.

“La Corte di Giustizia Tributaria – afferma l’avv. Giuseppe Vetrano, legale della ricorrente – ha fatto buon governo della normativa vigente in materia di IMU interpretandola alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale; nonostante l’esistenza del principio secondo il quale, in caso di comproprietà, l’IMU va pagata da ciascun comproprietario in proporzione alla sua quota di proprietà, il presupposto della suddetta imposta resta pur sempre il possesso degli immobili e tale possesso deve essere effettivo e non formale con la conseguenza, ribadita di recente dalla Corte Costituzionale, che la proprietà di un immobile di cui si è sprovvisti del possesso non costituisce un valido indice di capacità contributiva”.

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