I Categoria – Eclanese 1932: ecco i primi tre punti della stagione

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Si sblocca la classifica dell’Eclanese 1932. la compagine irpina militante nel campionato di prima Categoria (Gir.D) si è vista assegnare la vittoria a tavolino ai danni della Flumerese. Sarà anche la cenerentola del torneo, ma una spruzzata di entusiasmo per la formazione irpina è arrivata non dal campo, ma bensì dalla giustizia sportiva.

Di seguito il testo del ricorso
“Gara Eclanese 1932 – Flumerese del 15.11.2008
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Eclanese 1932 per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Cerino Ivano (nato il 14.06.1986), Cannone Antonio (nato il 22.09.1969), Cognetti Fabio (nato l’11.04.1986), Stallone Leonardo (nato l’11.05.1981), Albanese Pascal (nato l’11.08.1987), Caso Renzo (nato il 17.08.1981), Lo Conte Nicola (nato il 13.07.1988) e Ceglia Donato (nato il 26.03.1978) rileva che lo stesso è fondato. Infatti, dagli accertamenti espletati presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso quanto di seguito specificato: i calciatori Cannone Antonio (nato il 22.09.1969), Cognetti Fabio (nato l’11.04.1986), Stallone Leonardo (nato l’11.05.1981), Albanese Pascal (nato l’11.08.1987), Caso renzo (nato il 17.08.1981), Lo Conte Nicola (nato il 13.07.1988) e Ceglia Donato (nato il 26.03.1978), risultano regolarmente tesserati, a favore della società Flumerese, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in esame ed esattamente: Cannone Antonio, Cognetti Fabio, Stallone Leonardo e Ceglia Donato, dal 10.10.2008: Albanese Pascal e Caso Renzo, dal 14.11.23008; Lo Conte Nicola, dal 20.09.2007. Viceversa, è emersa la posizione irregolare del calciatore Cerino Ivano, nato il 14.06.1986, il quale, all’atto della gara, era tesserato a favore della società Acli Savignano. Di conseguenza, il calciatore Cerino Ivano ha partecipato, alla gara in esame, in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento. P.Q.M.
Delibera:
in accoglimento del reclamo della società Eclanese 1932, di infliggere a carico della società Flumerese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata”
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