Grottaminarda – Dissequestrato il centro scommesse “Planetwin 365”

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Il titolare di un C.E.D./Internet Point/Affiliato Planetwin365 sito in Grottaminarda e collegato al bookmaker austriaco Skysport365 GmbH dedicato all’accettazione di scommesse, informa che il Tribunale di Avellino in data 6 luglio 2011 ha annullato il decreto di sequestro emesso il 16 giugno 2011 dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Ariano Irpino. La notizia fu diffusa circa un mese fa, il 18 giugno.
I Giudici hanno riconosciuto come C.D., titolare dell’Internet Point/ C.E.D. “presso il proprio locale commerciale raccoglieva le scommesse per conto di Skysport365 GmbH, titolare del marchio Planetwin365, la quale ha sede in Innsbruck (Austria) ed è società di diritto austriaco debitamente autorizzata ad operare come allibratore in tale Stato membro in forza di licenza rilasciata nel paese di appartenenza, sicché è assoggettata ai controlli di ordine pubblico e sicurezza, nonché ad accertamenti interni sul regolare svolgimento delle attività da parte delle autorità austriache.”
Pertanto, secondo l’adito Tribunale “stante l’incompatibilità della normativa italiana in materia di libertà di circolazione dei servizi e libertà di stabilimento sanciti dagli artt. 43 – 49 Trattato CE, si impone la disapplicazione dell’art. 4 legge 401/1989”. Vi è di più. Il Tribunale ha anche riconosciuto, sulla base della sentenza della Cassazione n. 18040 del 28/03/2007, che “l’attuale regime della gestione delle attività di giochi e scommesse non può essere ulteriormente applicato dal giudice italiano nella parte in cui prevede limiti alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.” Altro profilo rilevante è come (contrariamente alle notizie di stampa riportate il 18 giugno in cui si riteneva che il titolare fosse sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione) il signor C.D. attraverso sia il rilascio dell’autorizzazione ex art. 25 Codice delle Comunicazioni sia attraverso la licenza di internet point si sia sottoposto (ed abbia superato) tutti i preventivi controlli soggettivi circa la sua personalità, di moralità e di incensuratezza e di tutela dell’ordine pubblico, disponendo di tutti i requisiti prescritti dall’art. 11 T.U.L.P.S. per il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza. Un provvedimento che restituisce giustizia alla correttezza di quegli operatori comunitari, come Planetwin365, e di chi opera sul territorio italiano come affiliato quale il titolare del C.E.D. in Grottaminarda, che hanno improntato sin dall’inizio la loro politica al rispetto della trasparenza, della legalità e della tracciabilità dei flussi finanziari.

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