Furti, processo di Appello da rifare per un componente della banda sgominata nel 2018

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Tribunale

AVELLINO- Processo di Appello da rifare per uno dei componenti della banda dedita ai furti. sgominata nel 2018 dai Carabinieri della Stazione di Avellino. Per C. M, classe 56, accusato di furti aggravati e utilizzo indebito di una carta postamat ttafugata dall’abitazione presa di mira dai suoi presunti complici, accogliendo tre dei cinque motivi proposti dai difensori, Elvira De Leo e Annarita Alois, ha deciso che servirà un nuovo processo.
LA DIFESA
Rispetto alla contestazione in concorso nei furti aggravati, la difesa aveva proposto cinque motivi di ricorso contro la sentenza di Appello. A partire dalle circostanze che non sarebbero state valorizzate dai giudici du secondo grado. La prima. La mancanza di prove cne C.M avesse concorso nella fase ideativa come in quella esecutiva. A dimostrare questa circostanza il fatto che ci sarebbero stati vari contatti telefonici tra uno degli autori del furto e lo stesso, alcuni andati a vuoto e il fatto che l’autore del raid avesse cercato “affannosamente qualcuno che andasse a prelevarlo, tentando di chiederlo a vari soggetti oltre che al M…., denoterebbe l’inesistenza di un accordo preventivo con l’imputato”. Il fatto poi che alla fine, avesse prelevato i correi non significa per la difesa che vi fosse stato un accordo preventivo, ma potrebbe avere rilievo, al più, come favoreggiamento personale. Rispetto alla contestazione relativa di concorso nell’uso indebito della carta di credito trafugata nel corso del furto, la difesa aveva sottolineato come il prelievo non fosse avvenuto il giorno successivo ma la stessa notte. Da qui é «un conto è un’azione pianificata, altro è una sosta ad uno sportello bancomat durante il tragitto di ritorno». Un terzo motivo era relativo invece ad un altro furto, quelll per cui sarebbe stato individuato l’imputato in un noccioleto vicino all’abitazione depredata. Anche in questo caso per la difesa, non essendo stata datata con certezza la giornata in cui era avvenuto il raid non si sarebbe potuto procedere con le accuse.
LA DECISIONE
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto fondati i primi tre motivi di Appello proposti a partire dal concorso nei furti aggravati. Scrivono i giudici: ” la Corte di appello non ha dato riscontro ai motivi di appello che riguardavano il coinvolgimento di M… nel reato commesso dai concorrenti ai danni di….. L’appello, infatti, aveva sottolineato la mancanza di contatti telefonici tra M e i coimputati anteriori rispetto alla commissione del fatto e le difficoltà di .. e .. di contattarlo, dopo il furto, tanto da
richiedere ad altri due soggetti di essere prelevati dopo aver percorso un’ora di cammino a piedi. Si tratta di argomenti di censura che coltivavano la tesi che il prelievo dei coimputati successivamente al furto non avesse valenza dimostrativa di un accordo preventivo tra M e gli altri che testimoniasse la condivisione,
anche operativa, del piano illecito da parte del ricorrente. La Corte territoriale, tuttavia, li ha lasciati inesplorati, enfatizzando in malam partem il solo prelievo successivo − secondo un percorso argomentativo congetturale e, quindi, manifestamente illogico – e ricavandone la dimostrazione che il ricorrente, piuttosto che offrire solo un contributo successivo agli autori del furto eventualmente rilevante ex art. 378 cod. pen., avesse concordato preventivamente l’azione con questi ultimi. Fondato anche il discorso relativo all’indebito utilizzo della carta postamat. La Corte ha concordato sulla circostanza che fosse avvenuto nella notte stessa in cui era stato compiuto il raid e non il giorno successivo, come indicato nella sentenza. Anche qui viene rilevato come: “ella prova dimostra che l’accesso presso lo sportello postamat è avvenuto poco dopo il prelievo dei computati da parte di M, lungo il percorso di allontanamento dal teatro dell’azione illecita; ciò mina la tenuta della sentenza impugnata perché mette in discussione che l’accompagnamento dei
correi da parte del ricorrente presso lo sportello fosse frutto di una volontà
scientemente e specificamente diretta a consentire l’indebito utilizzo della carta e che non si trattasse, piuttosto, di una sosta nel percorso seguito per allontanarsi dal luogo del furto”. Per questo capo di imputazione e’ scattato però la prescrizione