Irpinianews.it

“Furbetto” del reddito di cittadinanza “salvo” alla Corte dei Conti per difetto di giurisdizione

AVELLINO- I magistrati della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania confermano il difetto di giurisdizione della giustizia contabile sull’indebita percezione del Reddito di Cittadinanza, che e’ un mero sussidio e pertanto spetta al giudice civile decidere. Ancora una volta il caso al vaglio dei giudici contabili riguarda un irpino. Un cinquantunenne di un comune della Valle del Calore che e’ stato citato dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per il pagamento in favore dell’INPS dell’importo di € 10.000,00 (di cui euro 7.499,29, da lui percepiti a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo dall’ottobre 2019 al dicembre 2020), ed euro 2.500,71, a titolo di danno da disservizio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.dall’indebita percezione del reddito di cittadinanza, conseguita alla presentazione di apposita domanda in data 18/9/2019, omettendo di indicare in essa di disporre di un patrimonio mobiliare (quote di partecipazione societarie) superiore alla soglia prevista dalla legge per l’accesso al beneficio, in violazione dell’art. 7, comma 1, del D.L. 28/1/2019 n. 4 (conv. in L. 28/3/2019 n. 26). Ad attivare il procesimento un’ informativa della Guardia di Finanza, che riferiva come  nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell’Isee presentata dal cinquantenne, questi aveva autocertificato di essere in possesso di un patrimonio mobiliare non superiore alla soglia indicata dall’art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. n. 4/2019, laddove dagli accertamenti era emerso che il predetto possedeva quote di partecipazione societarie per complessivo euro 271.626,00. Lo stesso è stato indagato per il reato p. e p. dall’art. 316 ter (indebita percezione di provvidenze pubbliche), oltre che per il reato previsto dalla disciplina su reddito di cittadinanza, all’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 4/2019. Il viceprocuratore generale della Corte dei Conti Gaetano Gigliano  ha confermato l’atto introduttivo del giudizio, insistendo in particolare per il riconoscimento della sussistenza di giurisdizione contabile nell’esaminata fattispecie nonché della fondatezza dei rilievi di merito svolti nel medesimo atto di citazione. Il Collegio ha inteso  decidere “pregiudizialmente statuire riguardo la sussistenza della giurisdizione contabile in materia di percezione del reddito di cittadinanza” giungendo alla conclusiine che su “tale punto pregiudiziale il Collegio reputa di confermare l’orientamento già espresso, in particolare, nelle più recenti pronunce di questa Sezione Giurisdizionale (nn. 14, 46 e 62 del 2024, cit.), in cui si è considerato in proposito che, pur nella consapevolezza dell’esistenza di diversi orientamenti sulla sussistenza o meno della giurisdizione contabile in materia di reddito di cittadinanza -in particolare, della decisione n. 468/2022 della Sez. II d’Appello di questa Corte dei conti che si è espressa positivamente sul punto, in riforma proprio di una decisione di questa Sezione Giurisdizionale- nondimeno, in linea con l’orientamento di questa Sezione espresso in diverse sentenze non appellate e passate in giudicato (nn. 335, 336, 337, 367, 382, 504, 505, 677, 678, 789, 950 del 2021) la giurisdizione viene ritenuta non sussistente, per essere la materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario”.
Per cui, scrivono i giudici: ” L’orientamento cui si ritiene anche in questa sede di doversi allineare, si basa sull’osservazione secondo cui il reddito di cittadinanza va inquadrato nella categoria dei meri sussidi; più in dettaglio, deve ad avviso del Collegio ritenersi che “il reddito di cittadinanza non conferisca al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, risultando costui un mero destinatario di risorse di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione erogate nell’ambito di quelle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. Ciò in quanto la evidente finalità solidaristico-assistenziale, nel conformare, in via esclusiva, struttura ed effetti della ridetta misura, ne esclude, in radice, l’inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo per carenza di qualsiasi rapporto di servizio fra il percettore e l’Ente erogante, investendo, per l’effetto, il Giudice ordinario della sulle controversie di suo indebito utilizzo, come nel caso di specie” (cfr. sent. n. 46/2024 di questa Sezione Giurisdizionale)”.

Exit mobile version