False assunzioni per il permesso di soggiorno: assolti tre gambiani e un imprenditore

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AVELLINO- Assolti “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di tentato falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale tre cittadini gambiani difesi dagli avvocati Carmine Ciccarone e Fabio Tulimiero e un imprenditore foggiano, difeso dagli avvocati Alessandro Orlando e Carmine Pascarosa perche’ avrebbero falsificato i dati inseriti nel portale “Unilav” con una comunicazione di assunzione per ottenere il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno.

Un rapporto di lavoro con una ditta edile del foggiano, per indurre i funzionari della Questura di Avellino per ottenere il permesso di soggiorno. Fatti avvenuti tra il 2019 e il 2020. Nessuno dei permessi di soggiorno era stato però accolto dalla Questore di Avellino. Dell’informativa di reato della Questura di Avellino- Ufficio Immigrazione era nata l’inchiesta, coordinata dalla pm Lorenza Recano, che aveva portato al processo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino. Per un altro imputato, difeso dall’avvocato Antonio Iannaccone, era intervenuto uno stralcio. Nella discussione davanti al giudice monocratico, l’avvocato Carmine Pascarosa, difensore dell’imprenditore, ha sostenuto “la non configurabilità in primis del tentativo di falso ideologico del pubblico ufficiale per induzione, sostenendo l’ insussistenza dell’elemento, oggetto dell’azione posta in essere, vale a dire il modello Unilav inoltrato a mezzo CAF, quindi soggetto legittimato, secondo la normativa di riferimento. Un modello che è stato appunto inoltrato dal CAF, senza che vi fosse una prova di una esplicita delega o incarico formale all’ effettuazione dell’ inoltro stesso”.

Per la difesa c’era pertanto una carenza di del valore legale dell’atto trasmesso. Oltretutto e’ stato sostenuto che “l’imputato era titolare di una ditta individuale, che dalle escussione del teste appartenente all’ Ispettorato del Lavoro di Foggia, non aveva posizione attive all’INPS, in qualità di datore di lavoro a far data dal 2015. Pertanto la difesa sulla scorta di quanto sopra specificato ha concluso invocando, altresì, il riconoscimento del comma 2 dell’art. 49 cp, ovvero il reato impossibile . Assoluzione con formula piena. 30 giorni per le motivazioni