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Elezioni e comunicazione: precisazioni dalla Prefettura

Avellino – La Prefettura comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n.35 del 12 febbraio 2010 è stato pubblicato il Provvedimento 9 febbraio 2010 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi: “Regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010”.

Si informa altresì che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n.41 del 19 febbraio 2010 è stata pubblicata la deliberazione n. 24/10/CSP dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d’informazione relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste nei giorni 28-29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature”. Il provvedimento è anche consultabile sul sito www.agcom.it

Si segnala inoltre che, con riguardo alle elezioni regionali, l’articolo 10 comma 4 della Legge Regionale n. 4 del 27/3/2009 pone l’obbligo per i soggetti politici di assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, di mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 43 del 22 febbraio 2010 pubblica il Provvedimento 11 febbraio 2010 del Garante per la protezione dei dati personali recante “Misure in materia di propaganda elettorale – esonero dell’informativa”. Con tale atto, nel richiamare il precedente provvedimento a contenuto generale della medesima Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005 n. 212) vengono indicati i presupposti e le garanzie in base ai quali i partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali ai fini di comunicazione politica e propaganda elettorale.

Per quanto concerne in particolare il rilascio delle liste elettorali detenute dai comuni, si reputa opportuno richiamare altresì all’attenzione il provvedimento 12 febbraio 2004 dello stesso Garante per la protezione dei dati personali ove viene ribadito che tali liste possono essere utilizzate, per fini di propaganda elettorale, per le finalità previste dall’arti. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 come modificato dall’articolo 177 comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Nel medesimo provvedimento vengono altresì indicati i limiti e i divieti che nel trattamento sono tenuti ad osservare, tra gli altri, scrutatori e rappresentanti presso i seggi nell’esercizio delle funzioni e dei compiti lori affidati dalla legge.

Si raccomanda pertanto la puntuale osservanza delle prescrizioni indicate nei richiamati atti nonché – in attuazione del principio della parità di accesso agli spazi di propaganda – di ogni altra disposizione normativa in materia di accesso ai predetti spazi sulla stampa quotidiana e periodica e sulla radiodiffusione sonora e televisiva.

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