Irpinianews.it

Doppia indennita’, la Corte dei Conti “condanna” l’ex sindaco Aufiero a risarcire la Provincia

AVELLINO – Doppi compensi a Palazzo Caracciolo, arriva la prima condanna al risarcimento per danno erariale per un ex sindaco che da consigliere provinciale aveva continuato a percepire sia l’indennita’ di primo cittadino che di consigliere provinciale. Si tratta di accertamenti dei militari delle Fiamme Gialle del Nucleo Pef di Avellino, agli ordini del colonnello Salvatore Minale, nei confronti di Antonio Aufiero. Il sostituto procuratore generale della Corte dei Conti Davide Vitale ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento del danno. La Procura aveva chiesto di  condannare l’ex sindaco di Pratola Serra Antonio Aufiero  al risarcimento del danno, in favore della Provincia di Avellino, dell’importo di 36.107,76 euro, oltre accessori e spese di giustizia, a seguito dell’indebito cumulo di emolumenti connessi alla contestuale carica di sindaco del Comune di Pratola Serra, nel periodo giugno 2010 — febbraio 2013. A tirare le somme dell’accertamento un’informativa  alla Procura Regionale della Corte dei Conti del 10 maggio scorso , dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Avellino, agli ordini del tenente colonnello Alessio Iannone, dalla quale risultava un’ipotesi di indebita percezione di plurime indennità, in violazione del divieto di cui all’art. 5, comma 11, d.l. n. 78/2010, entrato in vigore a maggio 2010. E come rilevato dai militari delle Fiamme Gialle agli ordini del colonnello Salvatore Minale:  sarebbe emerso che Aufiero, sindaco del Comune di Pratola Serra in carica dal 29.05.2007 al 12.06.2017, sarebbe rimasto in carica in seno al Consiglio Provinciale di Avellino dal 29.06.2009 (data della delibera n. 1/2009 di convalida dei 31 consiglieri eletti), sino al 12.2.2013 (data di scioglimento del Consiglio provinciale ad opera del Decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario Straordinario), continuando a percepire entrambi gli emolumenti connessi alle due cariche al contempo rivestite (quella di sindaco e di consigliere provinciale), in violazione del D.L. n. 78/2010″. L’illegittima corresponsione di denaro pubblico sarebbe scaturita dall’omessa comunicazione dell’opzione ex lege imposta da parte dell’Aufiero agli enti interessati, o quanto meno alla Provincia, ente presso il quale la sua elezione a consigliere risulta essere successiva rispetto a quella di sindaco, che avrebbe indotto quest’ultima a liquidargli erroneamente l’importo totale di euro 36.107,76. A parere della Procura: “la condotta sarebbe ascrivibile a dolo per avere il convenuto consapevolmente percepito somme che non gli spettavano, venendo meno al dovere di informare gli Enti interessati della sussistenza del detto cumulo di incarichi, in presenza di un chiaro disposto legislativo”. I magistrati della Sezione Giurisdizionale campana della Corte dei Conti hanno ritenuto che “la domanda è fondata e va accolta, avendo la Procura idoneamente provato i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria”. Il principio e la norma violata da Aufiero e’ nata, come ricordano i giudici: “Ai fini di contenimento dei costi della politica nel più generale contesto delle misure di riduzione della spesa pubblica, in presenza di plurimi incarichi pubblici, l’art. 5, comma 11, del d.l. n.78/2010, conv. in l. n. 122/2010, ha stabilito che “chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta”. Nonostante la chiara formulazione della norma, alcuna dichiarazione attestante lo svolgimento di altri impieghi pubblici ricoperti sarebbe pervenuta dall’Aufiero né alla Provincia di Avellino, come dichiarato dal Dirigente del Settore Amministrativo e Finanziario, dott. Antonio Principe, in data 08.03.2022, né presso il Comune di Pratola Serra, come dichiarato dal Segretario Generale nelle date del 14 e del 28 aprile 2022 “. Per cui:”la doppia percezione di emolumenti relativa a tali cariche, quale dedotta e accertata a carico del convenuto nel presente giudizio, si pone dunque in contrasto con l’art. 5, comma 11, non avendo l’Aufiero provveduto ad effettuare la dovuta comunicazione agli Enti interessati e la conseguente scelta dell’emolumento da percepire”. Ed e’ stato condannato a versare “in favore della Provincia di Avellino, di euro 36.107,76 oltre rivalutazione monetaria anno per anno ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di deposito della sentenza fino al dì del soddisfo”. Potrebbe essere la prima sentenza nata dagli accertamenti della Procura Regionale e delle Fiamme Gialle.

Exit mobile version