AVELLINO – L’omessa motivazione sul periculum e assenza di prova per il profitto del reato. Questi i motivi per cui i magistrati della VI Sezione Penale a dicembre hanno rigettato il ricorso della Procura per i sequestri all’ex sindaco Gianluca Festa e all’imprenditore Marcello Costantino. Per Festa si tratta del secondo sequestro eseguito, ma resta ancora in piedi il terzo, che non è stato mai impugnato. Il Tribunale di Avellino, come è noto, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che aveva come oggetto somme di denaro, disposto nei riguardi dell’imprenditore Marcello Costantino, difeso dall’avvocato Domenico Carchia, e dell’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa per più fatti di corruzione nell’ambito di alcune procedure di appalto in seguito alla seconda ordinanza di custodia cautelare emessa nel luglio del 2024.
Ritenuto sussistente il “fumus commissi delicti” dei reati per cui si procede, il Tribunale ha tuttavia ritenuto il decreto di sequestro illegittimo sia quanto al requisito del “periculum in mora”, sia, quanto a Costantino – soggetto corruttore – per essere stato disposto nei suoi riguardi il sequestro del prezzo del reato e non del profitto. La Procura aveva impugnato il provvedimento, ritenendo che la norma “dovrebbe interpretarsi nel senso della obbligatorietà della confisca, anche a carico del corruttore, di beni di valore quantomeno corrispondente al denaro o alle altre utilità promesse, vale a dire al prezzo del reato”.
Per i giudici della VI Sezione Penale della Cassazione (la decisione era arrivata lo scorso dicembre non è stato adeguatamente motivato il periculum in mora del sequestro, quindi un difetto di motivazione che per i giudici: la motivazione relativa sul periculum in mora è ritenuta dalle Sezioni unite necessaria per rispettare il principio di proporzionalità «costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall’art. 1, Prot. 1, CEDU … ed espressamente richiamato nel Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale».
Sul secondo profilo, ovvero il sequestro al presunto corruttore del profitto, i giudici hanno ritenuto infondato il ricorso poiché: “per confiscare in via diretta o per equivalente è necessario che il prezzo o il profitto del reato esistano e siano stati conseguiti; dunque, per sequestrare o per confiscare al corruttore il prezzo del reato è necessario che vi sia la prova, nella specie inesistente, che, in tutto o in parte, il prezzo già corrisposto al corrotto sia successivamente “rientrato” nella sua sfera patrimoniale”.