Irpinianews.it

De Angelis richiama Ministro: “Commissari? Legge ben diversa”

Il consigliere provinciale Carmine De Angelis, ufficio di presidenza UPI Campania, in merito alle ultime dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal Ministro Patroni Griffi sull’imminente decreto in materia di riordino delle province, e in particolare sull’ipotesi di commissariamento delle province oggetto di riordino, intende precisare: “L’eventuale scioglimento delle Province per attuare da subito il processo di riordino può verificarsi, nei casi previsti dalla legge, per l’impossibilità di funzionamento degli organi o per il venir meno dei presupposti di “governabilità” che la legge stabilisce, ovvero in ipotesi di gravi violazioni o di gravi situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica che la legge sanzioni con lo scioglimento delle assemblee (l’art. 141, comma 1, lettera a, e l’art. 143 del testo unico). Appurate queste fattispecie e’ percorribile, in via del tutto straordinaria, l’ ipotesi di abbreviazione del mandato elettivo solo con disposizioni legislative o, in via estensiva, a seguito di modifiche territoriali sopraggiunte che incidano significativamente. Ipotesi verificabile per i soli ed esclusivi casi degli organi comunali: l’art. 8, quarto comma, lettera a, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 , non compreso nell’abrogazione espressa disposta dall’art. 274, comma 1, lettera e, del testo unico n. 267 del 2000, disciplina la rinnovazione del consiglio comunale quando, per effetto di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune. Alla luce di questa puntuale disposizione l’ipotesi di un termine abbreviato degli organi di rappresentanza provinciale trova unico riscontro diretto e normato nei soli e unici casi di scioglimento anticipato previsti dagli articoli 53, 141 e 143 del testo unico degli Enti locali. Viepiù quando sono state istituite nuove Province fuori del territorio delle Regioni a statuto speciale si è disciplinata l’elezione dei nuovi consigli con riferimento al successivo turno di elezioni amministrative, ovvero alla scadenza naturale dei consigli preesistenti, salva l’ipotesi di scioglimento anticipato disciplinati da: l’art. 3, comma 2, dei decreti legislativi 6 marzo 1992, nn. 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, e del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 277. Le ultime dichiarazioni di Patroni Griffi, pertanto, sono di stampo brunettiano. Infatti, il Ministro dimentica che l’art. 23 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (Decreto salva Italia), dopo aver individuato gli organi del riformato Ente, stabilisce la continuità del mandato per le Province e le nuove modalità di elezione che dovranno essere stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012. In merito alla strutturazione dell’Ente locale e alla sue modalità di elezione ( secondo livello), tuttavia, pesa l’esito di giudizio della Corte Costituzionale che nei primi giorni di Novembre, con molta probabilità, dichiarerà incostituzionale il dispositivo di secondo livello. Inoltre, nello stesso decreto, convertito con modifiche, si precisa al comma 20 che: “Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013 l’art. 141 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, si procede all’elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17”. Al Ministro si deve ricordare, dunque, che in fase di conversione il citato decreto, e in specie il comma 20, venne riformulato in sede di conversione in legge del D. L. 201/2011. Tali modifiche riguardavano la presunta incostituzionalità del testo originario che nella formulazione originaria prevedeva: “Con legge dello Stato è stabilito il termine decorso il quale gli organi in carica delle Province decadono”. Sulla legittimità costituzionale della decadenza anticipata di organi democraticamente eletti si riformulò il testo riconoscendo alle Province la naturale scadenza del mandato.

Exit mobile version