
Commette il reato di minaccia aggravata il professore che intimidisce i suoi studenti promettendogli la bocciatura. È quanto emerge dalla sentenza con cui la Cassazione ha confermato la condanna di un docente di un liceo scientifico di Vicenza che era finito sotto processo per minaccia aggravata nei confronti di una studentessa alla quale, secondo l’accusa, aveva detto che “non aveva più alcuna possibilità di essere promossa” dopo un’assemblea in cui la madre della ragazza aveva proposto di rimuovere il docente, per la sua scorrettezza, nel triennio successivo. Il professore – condannato anche per abuso d’ufficio, in quanto dava a pagamento ripetizioni private agli studenti e li costringeva anche a fargli dei regali – ha sostenuto inutilmente, davanti ai giudici che il reato di minaccia non era configurabile perché la prospettazione di una bocciatura “era comunque indipendente dalla sua volontà, trattandosi di una decisione che avrebbe impegnato l’intero collegio dei docenti”. I giudici con sentenza n.36700 hanno bocciato questa tesi confermando il verdetto di colpevolezza emesso dalla Corte di appello di Venezia il 23 ottobre 2007. Nello specifico i giudici “hanno ritenuto sussistente la minaccia grave”, poichè “per una studentessa la ingiusta prospettazione di una bocciatura rappresenta una delle peggiori evenienze, tale da poter configurare l’aggravante”. Nella sentenza si evidenzia che “l’impossibilità di realizzare il male minacciato esclude il reato solo se si tratti di impossibilità assoluta, non quando la minaccia sia idonea ad ingenerare comunque un timore nel soggetto passivo”. Nel caso in esame è stato riconosciuto “che la minaccia di una ingiusta bocciatura rivolta dal professore fosse idonea ad ingenerare nella studentessa forti timori, incidendo la sua libertà morale”.