QUINDICI- L’appello proposto dall’ex sindaco di Quindici Eduardo Rubinaccio contro la sentenza del Tar di Salerno che aveva confermato la ricusazione della lista “Quindici nel Cuore”, da lui guidata, e’ stato dichiarato inammissibile dai giudici del Consiglio di Stato e la sentenza impugnata del Tar di Salerno e’ stata confermata anche dai giudici di secondo grado. Definitivo dunque il verdetto sulle comunali di Quindici, dove restano in campo solo la lista “Avanti Tutta” guidata da Carmine Scibelli e la lista “Rinascimento Quindicese” guidata da Alessandro Siniscalchi. L’impugnazione davanti ai giudici del Consiglio di Stato era contro il Ministero dell’Interno, Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Avellino e contro Alessandro Siniscalchi, candidato alla guida di “Rinascimento Quindicese”, rappresentato dagli avvocati Domenico e Gabriele Vitale.
LA DECISIONE DEL TAR
La sentenza dei giudici della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno del 29 aprile 2026, aveva respinto il ricorso proposto dall’ex sindaco e candidato alla carica di primo cittadino per la lista “Quindici nel Cuore” contro la delibera della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro presieduta dal capo di Gabinetto della Prefettura di Avellino Elisabetta De Felice, di ricusazione della lista, in ragione della incandidabilità dell’ex sindaco Rubinaccio ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000. La ricusazione si fondava sulladeclaratoria di incandidabilità di Rubinaccio pronunciata con sentenza del Tribunale di Avellino dell’8 luglio 2024, confermata con decreto della Corte di Appello di Napoli del 26 novembre 2024 (non impugnato e passato in giudicato), “in relazione ai due turni elettorali successivi al decreto del Presidente della Repubblica dissolutivo del Consiglio comunale di Quindici del 27 aprile 2024”. I giudici della I Sezione del Tar di Salerno avevano evidenziato come: “Quanto all’individuazione dell’ambito oggettivo di riferimento dell’incandidabilità, deve rammentarsi che la giurisprudenza ha evidenziato che “l’incandidabilità debba riguardare la prima tornata elettorale, di ciascun livello istituzionale, concernente il Comune oggetto dello scioglimento che ha dato luogo all’incandidabilità (e non un qualsiasi altro Comune compreso nella Regione, anche se, in ipotesi, lontano e privo di alcun collegamento diretto con le dinamiche socio-economiche e politiche e con le vicende istituzionali di quello sciolto)” (Consiglio di Stato, sez. III, 23 maggio 2018, n. 3087), tanto in coerenza con la ratio della “sanzione” prevista dall’art. 143, comma 11″ aggiungendo anche che :” In caso contrario, infatti si rischierebbe da un lato di vanificare la funzione “afflittiva” che il legislatore ha sicuramente tenuto presente con la misura in esame che rappresenta un rimedio volto alla salvaguardia di beni primari della collettività nazionale, al fine di evitare il ricrearsi delle situazioni, cui lo scioglimento dell’Ente ha inteso ovviare, di ingerenza e condizionamento da parte delle associazioni criminali operanti sul territorio e di grave dissesto cagionato all’ente locale, dall’altro di svilire la finalità preventiva che detta misura persegue evitando che a mezzo di una nuova rielezione, a distanza di poco tempo dallo scioglimento dei precedenti organi politico-amministrativi, possano di nuovo prodursi i menzionati fenomeni degenerativi che hanno provocato l’intervento statale (TAR Campania, Napoli, sez. II, 18 maggio 2018, n. 3289)”.
LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Per i giudici della V Sezione del Consiglio di Stato , infatti, “la valida instaurazione del giudizio con il primo ricorso in appello e la sentenza dichiarativa di improcedibilità n. 3521 del 2026 per sopravvenuta carenza di interesse resa da questa Sezione prima della decisione del presente giudizio, rende inammissibile il gravame”. Si legge nella sentenza che : “L’appellante, infatti, ha riproposto la seconda impugnazione nei confronti della medesima sentenza della stessa specie di quella dichiarata improcedibile da questo Consiglio di Stato, sollevando in sostanza le medesime censure, e senza che siano ravvisabili ragioni di invalidità del primo ricorso in appello iscritto al R.G. 3562/2026.
Il comportamento processuale dell’appellante, inoltre, è apparso distonico, avendo lo stesso confermato, con memoria depositata in data 4.5.2026 (nell’ambito del ricorso R.G. 3562/2026), ossia dopo l’introduzione del presente giudizio (proposto avverso la medesima sentenza), la sopravvenuta carenza di interesse del primo appello, sulla base del rilievo che: “I termini eccezionalmente brevi (cui si raggiunge la eccezionalità delle festività congiunte) avevano, in un primo momento, indotto alla presentazione del ricorso. Compatibilmente con la riduzione dei termini ordinari in un primo momento si era prodotta l’istanza per sopravvenuta carenza di interesse. Ora si ribadisce con tale memoria in pari data la sopravvenuta carenza di interesse”. Pertanto, non si può predicare che il potere di impugnazione non si fosse già consumato al momento della proposizione del secondo appello (R.G. 3614/2026), stante la dichiarazione di improcedibilità del primo (R.G. 3562/2026) resa con sentenza n. 3521/2026 di questa Sezione, intervenuta prima della decisione del presente giudizio, essendo tale conseguenza processuale certamente prevedibile, alla luce del fatto che lo stesso appellante ha tenuto a precisare, con la suddetta memoria del 4.5.2026, di non avere interesse alla decisione sul primo appello, in questo modo violando il divieto di frazionamento delle impugnazioni”. Ciò premesso, ogni questione e deduzione prospettata dalle parti deve ritenersi assorbita, atteso che, secondo le regole processuali, quando il giudice dichiara inammissibile o improcedibile la domanda, un capo di essa, o un motivo di impugnazione, si spoglia della ‘potestas iudicandi’, con la conseguenza che le eventuali argomentazioni attinenti al merito delle censure dichiarate improcedibili (o inammissibili), impropriamente inserite nella sentenza, sono prive di effetti giuridici, in quanto inutiliter data, essendo ininfluenti ai fini della decisione”.
Comunali Quindici, il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il ricorso dell’ex sindaco

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