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“Il cinipide galligeno del castagno Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu è considerato uno degli instetti più dannosi per il castagno. In Europa, questo parassita esotico è stato registrato per la prima volta in Italia (regione Piemonte) nel 2002, dove, a quanto pare, è stato incidentalmente introdotto attraverso l’importazione di materiale da vivaio proveniente dalla Cina. Per evitare introduzioni supplementari del cinipide galligeno del castagno da paesi terzi nonché la sua ulteriore diffusione all’interno della Comunità, la Commissione ha messo in atto nel 2006 misure di emergenza provvisorie contro il parassita in questione (decisione 006/464/EC(1) della Commissione). Questa misure consentono unicamente l’importazione di castagni originari dalle zone esenti dal parassita in questione. Inoltre, le piante del castagno possono essere spostate all’interno della Comunità solo se sono state coltivate per tutta la loro vita o dalla loro introduzione nella Comunità in una zona esente dal parassita. Gli Stati membri devono condurre indagini annuali ufficiali per controllare la presenza del parassita e stabilire zone delimitate dopo conferma della presenza del medesimo nonché adottare misure per eradicare o almeno contenere la diffusione del parassita. A norma dell’attuale regime comunitario di salute delle piante, stabilito dalla direttiva 2000/29/EC (2) del Consiglio, gli Stati membri possono ricevere, su richiesta, un contributo finanziario della Comunità per un’ispezione fitosanitaria al fine di coprire le spese riguardanti direttamente le misure ufficiali che sono state adottate per l’eradicazione o il confinamento del cinipide galligeno del castagno. Sono previste misure quali la distruzione delle piante infestate, attività di ispezione e di monitoraggio. I pagamenti effettuati da fondi pubblici per compensare tutte o una parte delle perdite finanziarie originate da una o più delle misure ufficiali applicate contro il parassita in questione potrebbero essere considerati una spesa ammissibile per il contributo finanziario della Comunità. Tuttavia le perdite di guadagno del settore privato derivanti dall’applicazione delle misure ufficiali non sono ammissibili per il contributo finanziario comunitario nell’ambito del regime fitosanitario della Comunità. Per i produttori primari, le perdite di guadagno possono essere compensate da aiuti statali che soddisfino le disposizioni dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006(3) della Commissione, oppure da un aiuto de minimis fino a 7.500 euro, per un periodo di tre anni finanziari, nei limiti di un importo massimo fissato per lo stesso periodo nell’allegato al regolamento (CE) n. 1535/2007(4) della Commissione (per l’Italia l’importo è di 320.505.000 euro) e alle condizioni previste dal predetto regolamento. Gli operatori privati che importano o commerciano piante di castagno che hanno perso guadagni a causa dell’applicazione di misure ufficiali, possono ricevere un aiuto de minimis in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006(5) della Commissione, che consente, in certi casi, lo stanziamento fino a 200mila euro per un periodo di tre anni finanziari”.