Candidato testimone di nozze del commissario d’esame: assolto Fiorani, conferma per Luzi

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AVELLINO – Commissario di esame e candidato per il posto di primario al Moscati di Avellino (concorso svolto nel 2018) in Appello arriva la riforma della sentenza di primo grado per uno dei due medici condannati dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino a tre mesi (con pena sospesa e non menzione nel casellario) per falso in atto pubblico commesso da privato, perché il commissario di esame, di cui il candidato era stato testimone di nozze, non avrebbe indicato nella documentazione relativa alle cause di incompatibilita’ per comporre la commissione esaminatrice, la circostanza di aver avuto uno dei candidati come testimone alle sue nozze nell’anno 2014, per cui avrebbe dovuto astenersi. I giudici della IV Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli hanno riformato la sentenza nei confronti di Brenno Fiorani (candidato), difeso dall’avvocato Benedetto Vittorio De Maio, mandandolo assolto “per non aver commesso il fatto” e hanno confermato invece la condanna di primo grado per Giampaolo Luzi (commissario d’esame), difeso dagli avvocati Ugo Nicotera e Fernando Taccone. Le motivazioni saranno depositate entro novanta giorni.

Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Gilda Zarrella, aveva precisato, nelle motivazioni della sentenza di primo grado, che ai fini della condanna non valeva la sola circostanza che il componente della Commissione avesse avuto come testimone di nozze il candidato. Lo aveva riportato lo stesso giudice nelle dodici pagine del verdetto: ” l’aver il Fiorani Brenno assunto il ruolo di testimone alle nozze del Luzi Giampaolo non è circostanza che di per sé sola ascrive alla condotta degli imputati il disvalore penale relativo al contestato reato di cui all’art.483 c.p. La suddetta circostanza è da valutarsi unitamente ad altri profili fattuali che di seguito si esporranno, dando forma ad un quadro di dati probatori che induce fondatamente a ritenere ricorrente, nel caso de quo, l’incompatibilità del Luzi ai sensi degli art.51 e 52 c.p.c. a ricoprire il ruolo di componente della commissione. esaminatrice per lo svolgimento del concorso pubblico in oggetto”.

Il processo era nato dalla denuncia sporta da uno dei candidati, il quale all’epoca dei fatti svolgeva le funzione di responsabile del Reparto di Cardiochirurgia del Moscati, il dottore Franco Triumbari, costituito in giudizio e assistito dall’avvocato Aniello Quatrano del Foro di Nola, che aveva rappresentato al pubblico ministero di aveva ricevuto a casa, nell’agosto del 2019, un plico contenente il certificato di matrimonio di uno dei componenti la commissione esaminatrice, il dottore Luzi Giampaolo, da cui risultava che tra i testimoni di nozze vi fosse proprio il dottore Brenno Fiorani. Una circostanza su cui la Procura aveva successivamente svolto accertamenti sia con i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino che si erano occupati dei tabulati telefonici, che con le Fiamme Gialle della Sezione di polizia giudiziaria della Procura, che avevano eseguito tutti gli altri accertamenti.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che i rapporti di colleganza tra il Luzi e il Fiorani, dal luglio 1999 al luglio 2017, all’interno del reparto di cardiochirurgia del medesimo ospedale romano, San Camillo Forlanini, all’epoca diretto dal prof. Francesco Musumeci e la circostanza delle nozze del Luzi, alle quali aveva partecipato il Fiorani quale testimone nell’anno 2014, obbligassero il Luzi ad astenersi dal partecipare, quale componente, alla commissione esaminatrice del concorso, ancorché la difesa del Luzi avesse evidenziato che i testimoni erano stati scelti tra i suoi colleghi liberi dal turno e che costoro non avessero mai avuto, né in precedenza né successivamente, rapporti con la sposa e con la sua famiglia, tali da configurare un “rapporto di commensalità” tra i due medici.

Una valutazione non condivisa dal Tribunale, che sottolineava che il Luzi ed il Fiorani avevano redatto pubblicazioni mediche insieme ed avevano partecipato insieme a congressi oltre che, dai tabulati telefonici relativi al periodo 13 luglio 2018 – 13 luglio 2019, acquisiti dal Comando Provinciale Carabinieri, si evincevano 22 contatti telefonici, uno dei quali, in particolare, proprio nella data in cui il direttore generale dell’Ospedale Moscati aveva firmato la delibera con la quale nominava il Fiorani primario del reparto di cardiochirurgia (14 gennaio 2019).

Con gli atti di appello i due imputati avevano ribadito, il Luzi, che i rapporti con il Fiorani erano sempre stati limitati alle attività lavorative senza aver mai condiviso alcunché al di fuori dell’ambiente di lavoro e, il Fiorani, di non aver in alcun modo istigato o influenzato il Luzi nella dichiarazione da lui resa in ordine alle eventuali cause di incompatibilità, evidenziando, la difesa di quest’ultimo, che, oltre alla sua presenza quale testimone al matrimonio quattro anni prima (epoca alla quale non poteva farsi certo risalire la condotta istigatrice per il semplice fatto che a quell’epoca non esisteva alcun bando di concorso per primario del reparto di cardiochirurgia del nosocomio avellinese, la prima “comparsa sulla scena” del Fiorani andava individuata in una telefonata (dal contenuto peraltro ignoto) inoltratagli dal Luzi in data 13 luglio 2018, cioè dopo più di un mese dalla dichiarazione incriminata. Una tesi che, in attesa delle relative motivazioni, ha avuto condivisione nel processo di secondo grado