AVELLINO – Il Nuovo clan Graziano non e’ mai esistito, o meglio, quello operativo tra il 2017 e il 2019 sarebbe stato un gruppo che agiva con metodo mafioso (come aveva già stabilito il Gup del Tribunale di Napoli) ma non era una vera e propria organizzazione con al vertice Fiore Graziano e Antonio Mazzocchi. Le motivazioni della sentenza saranno note entro novanta giorni, ma i giudici del Tribunale di Avellino, collegio presieduto dal giudice Gian Piero Scarlato, hanno assolto dalla contestazione di associazione a delinquere di stampo camorristico tutti i presunti partecipi al Nuovo Clan Graziano. L’Antimafia invoca tre pesanti condanne per associazione a delinquere di stampo camorristico per i due presunti capi e un affiliato al “Nuovo Clan Graziano”, operativo tra il 2017 e il 2019 nel Vallo di Lauro e sgominato da un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo. Il pm Luigi Landolfi, che ha coordinato le indagini insieme alla pm Simona Rossi sul presunto nuovo ramo del clan quindicese, aveva concluso la sua requisitoria davanti al Tribunale Collegiale di Avellino (presidente Scarlato, a latere Calabrese e Corona). Sessanta anni di reclusione in totale quelli chiesti dal magistrato che aveva depositato già da mesi una memoria di piu’ di cento pagine, un atto di accusa nei confronti del clan.
LE RICHIESTE DELL’ANTIMAFIA
Il pm Landolfi aveva letto in aula le richieste finali. Graziano Salvatore, in relazione al capo A dell’imputazione, l’ assoluzione per non aver commesso il fatto, almeno ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p (con formula dubitativa), per Graziano Fiore, in relazione al capo 1) dell’imputazione, riconosciuto il ruolo di capo e promotore, ritenuto di non potergli concedere le attenuanti generiche per la sua personalità e per la gravità dei fatti, oggetto d’imputazione, aumentata la pena per la recidiva specifica e reiterata, esclusa l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 416 bis c.p. ha invocato una condanna alla pena di anni ventuno di reclusione, per Mazzocchi Antonio, in relazione al capo 1) dell’ imputazione, riconosciuto il ruolo di capo e promotore, ritenuto di non potergli concedere le attenuanti generiche per la sua personalità e per la gravità dei fatti, oggetto d’imputazione, aumentata la pena per la recidiva specifica reiterata, esclusa raggravante dicui al comma 6 dell’art. 416 bis c.p…la condanna alla pena di anni ventuno di reclusione. Per Rega Domenico Ludovico in relazione ai capi 1), 2 e 3) dell imputazione, unificati reati sotto il vincolo della continuazione sub 1) reato più grave, ritenuto di non potergll concedere le attenuanti generiche per la sua personalità e per la gravità dei fatti, oggetto d’imputazione, aumentata la pena per la continuazione e la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, esclusa l’aggravante di cui al comma 6 dell art, 416 bis c.p. la condanna alla pena di anni diciotto di reclusione.
LA TESI DIFENSIVE
Nelle arringhe difensive davanti al Collegio presieduto dal giudice Gian Piero Scarlato, l’avvocato Raffaele Bizzarro (che difende i fratelli Fiore e Salvatore Graziano), l’avvocato Sabato Graziano (che difende Antonio Mazzocchi) e l’avvocato Bibiana Iannaccone (che difende Rega Domenico Lodovico) avevano contestato l’impianto della presunta associazione. A partire dal penalista Raffaele Bizzarro, che aveva messo in evidenza come al di là di due episodi estorsivi, sui quali lo stesso Gup del Tribunale di Napoli ha riconosciuto il metodo mafioso, giudicando carenti invece gli elementi per un’associazione, si fondasse la prova che la contestazione sia insussistente. Del resto, il fatto stesso che il ruolo di Salvatore Graziano sia risultato estraneo al contesto associativo, pone anche dei limiti numerici all’associazione, ridotta a tre persone. Mancanti per la difesa altri elementi sintomatici della stessa. Il riferimento alle armi, nonostante non ci sia stato alcun sequestro, lo scontro con la famiglia Cava, per cui a seguito della scarcerazione di Cava Salvatore non ci sono stati eventi di natura violenta e sullo sfondo la mancanza di assoggettamento e di tutta una lunga serie di elementi che possono far pensare ad un’associazione a delinquere. Una “penuria indiziaria” come l’aveva definita il penalista Sabato Graziano, che pur ammettendo che storicamente una organizzazione esistesse e’ del tutto improbabile quella che invece viene proposta nei capi di imputazione e nella richiesta della Dda. Anche per lo stesso ruolo di Mazzocchi Antonio. Il quale secondo la tesi dell’Antimafia avrebbe rotto con il cognato Adriano Graziano perché non condivideva la strategia sullo scontro con il clan Cava per stringere un accordo con i fratelli Fiore e Salvatore Graziano, che la guerra con il clan Cava, per come è emerso negli atti processuali non l’avevano proprio fatta. Un controsenso. A cui il penalista aggiunge anche le dichiarazioni di Graziano Felice, il collaboratore di giustizia che ha escluso di essere a conoscenza della partecipazione di Mazzocchi a reati commessi da parte del clan Graziano. Oggi il verdetto di primo grado, in attesa del deposito delle motivazioni da parte del Tribunale Collegiale di Avellino.
