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Possono accedere all’intermediazione agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico; le società di capitali, aventi ad oggetto attività di intermediazione telematica, costituite in maggioranza, in termini di capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria, da: agenti di affari in mediazione del settore agricolo, agroalimentare ed ittico; agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico; organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro; imprenditori di cui agli art. 2135 c.c. e 2195 c.c.; imprenditori della pesca; organizzazioni di produttori agricoli di cui agli art. 2 e 5, D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 102; società cooperative e loro consorzi, delle filiere agricola, agroalimentare ed ittica; le imprese di investimento, gli intermediari finanziari e le banche autorizzate a ai servizi di investimento (solo per la conclusione di contratti a termine).
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bmti.it