Calcio Spal – L’esito della prima udienza al TNAS

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Calcio – Il Collegio arbitrale (presieduto dal Prof. Avv. Angelo Piazza e composto dai Prof. Avv. Carlo Bottari e Avv. Enrico De Giovanni ) per la controversia Spal 1907 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio ha tenuto oggi la prima udienza. Il collegio ha dato atto della comunicazione del 23 maggio 2012 con cui il difensore della parte istante “… informa che, all’udienza fissata per domani, 24 maggio 2012, non comparirà, in qualità di procuratore della parte istante, né tramite sostituto processuale, così come non sarà presente nessuno in rappresentanza e nell’interesse della Spal 1907 S.p.a., venendo meno, quindi, la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione della presente controversia ex art. 20 del Codice dei Giudizi avanti al TNAS. Nel riportarsi alle argomentazioni, ai motivi e alle conclusioni spiegate nell’istanza arbitrale del 30 aprile 2012, lo scrivente procuratore di parte istante:
> rinuncia all’istanza cautelare ex art. 23 del Codice dei Giudizi avanti al TNAS del 17 maggio 2012 in quanto è venuto meno l’interesse, essendo stata disputata, il giorno 20 maggio u.s., la gara di andata dei play-out di Prima Divisione, Girone A;
> insiste per l’istanza di riduzione dei termini procedurali e di deposito del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 25 del Codice dei Giudizi avanti al TNAS permanendo le ragioni di urgenza;
> si oppone alla eventuale richiesta di termine per il deposito di memorie difensive, nonché rinuncia alla facoltà di discussione della controversia differendola ad altra udienza, trattandosi di giudizio di natura prettamente documentale;
> ritenendo la causa matura per la decisione, chiede all’On.le Collegio Arbitrale adìto di trattenerla in decisione;
Si autorizza, altresì, il Collegio Arbitrale all’invio della decisione, a mezzo telefax o posta elettronica, al domicilio eletto, con deposito successivo delle motivazioni”.
Il Collegio arbitrale, preso atto della comunicazione del difensore della parte istante e sentiti i difensori della parte intimata, ha dichiarato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Con riferimento all’istanza cautelare contenuta nella domanda di arbitrato, il Collegio arbitrale ha preso atto della intervenuta rinuncia, per quanto occorrere possa, accettata dai difensori della Federazione. Sentiti i difensori della parte intimata, il Collegio arbitrale ha fissato alle parti termini per memorie e repliche e l’udienza di discussione il 7 giugno 2012, alle ore 15.00.

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