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Calcio – Extracomunitari, Consiglio Federale decide per i dilettanti

Il Consiglio Federale con una delibera pubblicata questa mattina, annuncia le decisioni prese in merito al tesseramento dei calciatori extracomunitari nelle categorie dilettantistiche. Di seguito il documento firmato dal presidente della Figc Giancarlo Abete.
Il Consiglio Federale
visti i commi 11 e 11 bis dell’art. 40 delle N.O.I.F. che prevedono, ai fini del tesseramento dei calciatori dilettanti extracomunitari, la presentazione tra l’altro del permesso di soggiorno valido per un anno o comunque fino al termine della stagione sportiva di riferimento;
considerato che i Comitati Regionali della L.N.D., attraverso la medesima Lega, hanno manifestato che, anche per la stagione sportiva in corso, permangono alcune difficoltà operative, determinate dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al punto a) e dalle limitazioni temporali poste ad alcuni permessi di soggiorno dalla legislazione nazionale;
tenuto conto che l’attività agonistica dilettantistica al 31 marzo 2009 è già avviata nella sua fase conclusiva;
tenuto altresì conto che, in base alle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario non può essere espulso dall’Italia per l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno, nei sessanta giorni successivi a detta scadenza;
considerato pertanto che il calciatore dilettante extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio del 2009, può rimanere nel territorio italiano fino al 31 marzo 2009;
ritenuto per tali motivi e, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti, di prevedere, anche per la corrente stagione sportiva che il tesseramento di cui alle citate disposizioni possa essere consentito a condizione che venga presentato un permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio 2009;
visto l’art. 27 dello Statuto Federale;
d e l i b e r a
per la stagione 2008-2009, ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 11 e 11 bis dell’art. 40 delle N.O.I.F., in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà sufficiente presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2009.

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