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Calcio – Due giornate di squalifica allo stadio Partenio

Due giornate di squalifica allo stadio Partenio. È questo il verdetto del Giudice Sportivo Pasquale Marino, sentenza arrivata dopo i fatti della finale con il Foggia. Respinto il ricorso dei Satanelli: “Ecco il testo completo risulta dagli atti ufficiali che fin dal primo tempo di gara sostenitori della società Avellino lanciavano sul terreno di gioco numerose bottiglie d’acqua semipiene, una delle quali al 25° del secondo tempo colpiva alla spalla sinistra, all’altezza della clavicola, un assistente arbitrale provocando allo stesso una ferita lacero contusa che gli causava forte dolore; che allo scopo di prestare al predetto assistente arbitrale le necessarie cure la gara veniva sospesa per circa due minuti; che durante tutto l’arco della gara, in varie occasioni i medesimi sostenitori lanciavano nel recinto di gioco e sul terreno un petardo ed un bengala; che al 29’ del primo tempo di gara un sostenitore locale, scavalcata la recinzione, invadeva il terreno di gioco con l’intenzione di raggiungere il portiere della squadra ospite, prontamente fermato dalle forze dell’ordine; che al 42’ del secondo tempo regolamentare un’altro tifoso locale scavalcava la rete di recinzione invadendo il terreno di gioco in segno di esultanza per la segnatura della propria squadra; che a partire dal 5’ minuto del secondo tempo supplementare i sostenitori locali hanno iniziato a penetrare nel recinto di gioco, dapprima scavalcando la recinzione e successivamente attraverso i cancelli di accesso appositamente aperti dal personale addetto al servizio d’ordine, fino a raggiungere un numero stimabile di persone presenti nel recinto di gioco superiore a mille; gli stessi si posizionavano a ridosso delle linee perimetrali del terreno di gioco; che i predetti sostenitori, in occasione della segnatura della terza rete da parte della propria squadra, invadevano il terreno di gioco causando la sospensione della gara per alcuni minuti;he la società Foggia ha preposto rituale e tempestivo reclamo, con il quale inriferimento ai fatti innanzi esposti, sostiene che gli stessi abbiano influito sul regolaresvolgimento della gara, che a norma dell’art. 64 N.O.I.F. andava sospesa finché nonfosse stata ristabilita la situazione regolamentare ivi prospettata;che tale situazione ha condizionato i calciatori della società Foggia, che difatti dal 5’ minuto del secondo tempo supplementare in poi non hanno potuto regolarmente svolgere alcuna azione di gioco; che pertanto a parere della ricorrente sussistono le condizioni per richiedere ed ottenere la ripetizione della gara stessa. In riferimento a quanto innanzi osservato In primo luogo si rileva che gli atti ufficiali, costituenti fonte previlegiata di prova, hanno fornito congiunta ed univoca descrizione degli eventi, tale da escludere qualsiasi ragionevole dubbio sulla dinamica degli stessi; 318/1056 quanto alla valutazione sulla regolarità dello svolgimento della gara, la stessa è logicamente ed istituzionalmente demandata al direttore di gara, per la sua posizione di osservatore privilegiato e tempestivo; che allo scopo di verificare la fondatezza delle tesi esposte dalla reclamante, è stato richiesto al direttore di gara un supplemento di rapporto nel quale lo stesso ha espressamente confermato che la gara si è svolta regolarmente, e che la stessa è stata portata a termine altrettanto regolarmente; quanto agli aspetti disciplinari, questo Giudice Sportivo ritiene del tutto accertata la responsabilità della società Avellino, e nel modulare e quantificare le conseguenti sanzioni non può non tenersi conto del pericolo della reiterazione dei fatti descritti, in considerazione del comportamento dei sostenitori e degli addetti al servizio d’ordine. Tanto premesso delibera di respingere il reclamo proposto dalla società Foggia confermando il risultato della gara conseguito in campo (Avellino 3 Foggia 0); di infliggere alla società Avellino la sanzione dell’obbligo di disputare due gare effettive a porte chiuse, nonché l’ammenda di euro 20.000,00; di rimettere gli atti alla Lega Professionisti Serie C per quanto di competenza, la tassa va addebitata”.

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