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Calcio a5/C1 – Il Cus Avellino cerca conferme contro il Casagiove

Avellino – Ventisettesimo turno di campionato: Avellino fa visita alla penultima della classe. Per i biancoverdi, vietato sbagliare. Consueta seduta di rifinitura per i ragazzi del Cus, che si sono ritrovati presso la tendostruttura del Campo Coni di Via Tagliamento dove mister Carbone ha provato schemi e tattiche da opporre domani al Casagiove Futsal Club, nella gara valevole per il ventisettesimo turno di campionato. La compagine di Terra di Lavoro, allenata da mister Volpicelli, reduce dalla sconfitta esterna contro il Real Santa Maria Omnigas (4-3), vanta 15 punti in classifica che le valgono la penultima piazza. La formazione irpina invece, con la convincente vittoria ottenuta sabato ai danni del Sant’Egidio, ha riacciuffato un posto nei play off, agganciando il Città delle Acque a 48 punti. Nella seduta di ieri, mister Carbone ha prima provato nuove e più veloci soluzioni tecnico tattiche, per poi lasciare spazio alla consueta partitella a ranghi misti, dividendo la squadra in due gruppi che con la concentrazione al massimo, si sono dati ‘battaglia’ sul rettangolo verde. Assenti Iandolo, Balestrieri e Preziuso, si è rivisto Antonio Arena tra i pali, che ha svolto la prima parte di seduta agli ordini del preparatore Pascucci.
La gara dell’ SP Ercole di Casagiove sulla carta non dovrebbe rivelare difficoltà di sorta alla compagine cara al Ds Izzo, visto, se non altro, il profondo gap in classifica, ma alle stranezze del campionato non c’è mai fine, per cui mister Carbone ha innanzitutto puntato gli allenamenti sull’aspetto psicologico, cercando di mantenere alta la concentrazione del gruppo in vista del rush finale di campionato. Intanto il giudice sportivo ha appiedato per un turno Sellitto del Casagiove, che dunque salterà la sfida contro i lupi.
Ad arbitrare il match sarà la coppia formata da Francesco Vitiello di Torre Annunziata e Lucio Vincenzo Russo di Napoli.
NUOVE REGOLE COMPORTAMENTALI – Di seguito si riportano le nuove regole adottate dalla FIGC in merito all’uso di espressioni blasfeme, in linea con quanto disposto dal Consiglio Federale. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. L’utilizzo di espressione blasfema da parte di un calciatore titolare, di riserva o sostituito, comporta l’espulsione. Gli assistenti sono altresì tenuti a segnalare immediatamente all’arbitro, sventolando in modo ben visibile la bandierina, quando un calciatore, anche se di riserva o sostituito, od una persona ammessa nel recinto di gioco utilizza espressione blasfema. In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata; b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione. Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da una tassa di € 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta. Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. Tali disposizioni si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo, se designato.

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