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La dicitura da riportare è la seguente:
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 38 del 6-2-06. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
“La dicitura va apposta – precisa Pino Vitale, presidente provinciale del Centro Turistico Acli – in maniera evidente su materiali propagandistici, programmi, documenti di viaggio consegnati agli utenti, propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni”. L’obbligo, già vigente dal 20 giugno, riguarda gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri; la violazione dell’obbligo prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1500 ad euro 6000.