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Ogni anno l’amianto uccide più di mille persone in tutta Italia, soprattutto in Campania. Il picco massimo dei decessi per gravi malattie ai polmoni, dal mesotelioma, un tumore maligno della pleura, all’asbestosi al carcinoma polmonare è previsto nel 2025. Secondo la normativa, l’utilizzo e la commercializzazione del cemento-amianto è vietato da 16 anni. Impiegato massicciamente nelle abitazioni, nei capannoni e nei depositi agricoli, fin dagli anni ’50, l’eternit è stato usato abbondantemente in Irpinia durante la ricostruzione post-sismica del 1980, soprattutto per le coperture ondulate, le tubature, le grondaie, le cisterne per l’acqua e le canne fumarie. Da 28 anni, i residenti di via Giulio Acciani convivono con il cemento-amianto nonostante ci sia stato un iniziale intervento di manutenzione da parte dell’amministrazione comunale. I rischi che derivano dalla presenza dell’eternit sono ampiamente sottovalutati, se non ignorati. In effetti, il materiale è innocuo fin quando viene mantenuto in perfette condizioni. Ma non appena comincia a usurarsi o sbriciolarsi, libera delle fibre cancerogene, che possono essere facilmente inalate. Dato che la produzione di eternit è vietata dal 1992, tutti i manufatti sparsi per la provincia hanno almeno quindici anni di età. Essendo esposti costantemente alla pioggia e al vento, la loro erosione è inevitabile. La legge (D.M. 6 settembre 1994) prevede diverse opzioni per ridurre i rischi legati al cemento-amianto. Come la realizzazione di una sovracopertura, da installare al di sopra di quella in eternit. L’incapsulamento, attraverso prodotti impregnanti, che penetrano nel materiale, legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti ricoprenti, che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto. O, infine, il rimedio più radicale, la completa rimozione. Ma la responsabilità della situazione non è solo dei cittadini e delle imprese. La legge, infatti, prevede un censimento degli edifici nei quali sia presente amianto, obbligatorio per le strutture di proprietà pubblica, per quelle aperte al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i condomini, facoltativo per le abitazioni singole (articoli 10 e 12 della L. 27 marzo 1992, n. 257 e art. 12 del D.P.R. 8 agosto 1994).