Avellino – Sono state pubblicate le commissioni definitive dell’esame di stato. Un atto importante, forse il primo, della carriera scolatica di tutti gli studenti che costituisce un passaggio fondamentale nella vita dello studente, poichè segna, per alcuni, l’addio ai banchi di scuola e l’ingresso nel mondo del lavoro e, per altri, l’inizio di nuovi percorsi, post-secondari o universitari.
Nell’ottica di restituire prestigio e credibilità all’esame di maturità come strumento per la costruzione di una consapevole progettualità individuale, la legge n.1 dell’11 gennaio 2007 ha avviato il processo innovativo dell’Esame di stato. Il processo rappresenta uno dei passi più significativi sulla strada di una serie di trasformazioni graduali, necessarie e soprattutto condivise con l’intero mondo della scuola. Sulla scia delle innovazioni messe in atto dall’Amministrazione sin dalla metà degli anni ’90, l’Esame di stato rappresenta quella che maggiormente è destinata ad influenzare le scelte future degli studenti.
I cambiamenti proposti dalla legge sono graduali e prevedono una sorta di flessibilità sul campo prima di passare a regime nel corso dell’anno scolastico 2008/09.
Queste le principali novità che vengono presentate nel passaggio dallo stato attuale a quello in cui la nuova normativa sarà a regime.
La nuova legge introduce l’ammissione all’esame: ciò vuol dire che, a partire dall’anno scolastico 2008/09, potranno sostenere l’esame gli studenti dell’ultimo anno che nello scrutinio finale abbiano riportato una valutazione positiva in tutte le discipline, ovvero gli alunni che conseguono la media del “6”, e che abbiano comunque saldato, entro il 15 marzo dello stesso anno di riferimento, tutti i debiti formativi contratti negli anni scolastici precedenti. Fino all’anno scorso, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria le commissioni d’esame erano costituite soltanto da tutti i docenti componenti i singoli consigli di classe con funzione di commissari interni e da un presidente esterno comune a tutte le commissioni operanti nell’istituto. Ritornano invece le commissioni miste costituite per metà da commissari esterni e per metà da membri interni della classe e presiedute da un presidente anch’esso esterno. Il numero massimo dei commissari è di 6, tranne che per alcuni indirizzi di studio nei quali ne vengono assegnati 4. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse. Le materie affidate ai membri esterni, come anche la materia oggetto della seconda prova scritta, sono scelte dal Ministro della Pubblica istruzione. La nomina del presidente e dei commissari esterni è di competenza dell’Amministrazione, sulla base delle domande avanzate dagli interessati, mentre la designazione dei commissari interni è effettuata dal Consiglio di classe, tra i docenti titolari dell’insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni.
In sede di designazione, i Consigli di classe, devono tener conto dell’esigenza di assicurare un’equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno, cercando di favorire, per quanto possibile, l’accertamento della conoscenza della lingua straniera studiata durante l’anno. Ad ogni Commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale o paritario.
La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch’egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell’esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarità previsto dalla legge.
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