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L’Autorità d’Ambito Territoriale rende noto che tale pratica è categoricamente vietata dall’art. 107, co. 3, del Decreto Legislativo 152/2006 (modificato dall’articolo 2, comma 19, d.lgs. n. 4 del 2008) che prevede espressamente: “non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura”.
La normativa ha inteso dettare il divieto in quanto il ricorso a tale sistema di smaltimento dei rifiuti provoca un aumento dei carichi organici nei collettori fognari e nei depuratori che non sono stati costruiti e dimensionati per effettuare questo tipo di smaltimento.
E’ quindi auspicabile che la frazione organica dei rifiuti venga destinata ad un più corretto recupero quale quello previsto dalla raccolta differenziata destinata alla produzione di compost.
Si dissuade pertanto dall’acquisto degli stessi in quanto non verrà conferita alcuna autorizzazione al loro uso.