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Queste le motivazioni:
“… opinato che l’atto è stato adottato in carenza assoluta dei presupposti di cui alla citata norma ed è pertanto radicalmente nullo ed improduttivo”; “… rilevato che il presidente del Cda rimasto in carica ha legittimamente riconvocato l’assemblea per i giorni 1 e 8 settembre”, “… opinato che sussiste il pericolo di pregiudizio irreparabile, costituito dall’impossibilità di risarcire integralmente i danni derivanti non solo dalla lesione del diritto all’immagine ed al buon nome ma anche dalla compromissione dell’attività gestoriale causata dal comportamento del presidente del Collegio Sindacale, improntato a palese imperizia e negligenza oltre che a chiara violazione delle norme statutarie e di legge e pertanto fonte di responsabilità civile nei confronti della società e dei singoli soci” e “ritenuta la necessità di provvedere inaudita altera parte”… il Tribunale di Avellino ha disposto la sospensione dell’assemblea convocata nei giorni 21 e 22 agosto dal presidente del Collegio sindacale.