Alle prossime elezioni di maggio molti non sanno che andremo al voto nei Comuni irpini con una novità non di poco conto: con la nuova legge 215 del 23 novembre 2012 sulle rappresentanze di genere. Mentre i partiti si arrovellano alla ricerca dei candidati sindaci e delle possibili coalizioni, c’è anche un altro elemento che rischia di rendere ancora piu’ teso la fase presentazione delle liste. C’è l’incubo delle nuove disposizioni previste dalla legge in merito alla parità di genere che ha introdotto, per la prima volta alle elezioni amministrative, la doppia preferenza. Ma non solo. Perchè nella lista dei candidati un terzo dei posti dovrà essere garantito alle donne. Non è necessario nessun recepimento da parte degli enti coinvolti per la doppia preferenza. La legge c’è ed è in vigore già. Chi vorrà alle prossime elezioni comunali, insomma, potrà esprimere la preferenza per un uomo e per una donna della lista che andrà a votare, ma non per due uomini o per due donne. La legge obbliga i comuni solo a rivedere lo statuto nella misura in cui si deve garantire la presenza di ambo i sessi “nelle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, istituzioni ed aziende a partecipazione comunale, oltre che nella Giunta e negli organi collegiali”. La legge in questione, prevede anche che si inseriscano gli organi “non elettivi”, per esempio la Giunta. Nello specifico per ecco uno schema sulle novità: Consigli comunali. Per l’elezione dei consigli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la legge, riprendendo un modello già sperimentato dalla legge elettorale regionale della Campania, si prevede una duplice misura volta ad assicurare il riequilibrio di genere:
• la “quota di lista”: nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi;
• la “doppia preferenza di genere”, che consente all’elettore di esprimere due preferenze purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.
In caso di violazione delle disposizioni sulla quota di lista, è peraltro previsto un meccanismo sanzionatorio differenziato, a seconda che la popolazione superi o meno i 15.000 abitanti, che di fatto rende la quota effettivamente vincolante solo nei comuni del primo gruppo.
In particolare, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la Commissione elettorale, in caso di mancato rispetto della quota, riduce la lista, cancellando i candidati del genere più rappresentato, partendo dall’ultimo, fino ad assicurare il rispetto della quota; la lista che, dopo le cancellazioni, contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge è ricusata e, dunque, decade.
Nei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, la Commissione elettorale, in caso di mancato rispetto della quota, procede anche in tal caso alla cancellazione dei candidati del genere sovrarappresentato partendo dall’ultimo; la riduzione della lista non può però determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge. L’impossibilità di rispettare la quota non comporta dunque in questo caso la decadenza della lista.
Per tutti i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è comunque previsto che nelle liste dei candidati sia assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Tale norma ha particolare rilievo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (ai quali, come visto, non si applica la quota di lista).