Tutti i dati per comune per comune
Giornata di silenzio elettorale in vista delle elezioni comunali che domenica 26 maggio dalle ore 8 alle ore 22, e lunedi’ 27 maggio, dalle ore 7 alle ore 15, riguarderanno 23 comuni dell’Irpinia, compreso il Capoluogo. Saranno 106329 gli elettori al voto. AQUILONIA 2.289
AVELLINO 47.706
BAGNOLI IRPINO 3.809
CAIRANO 771
CAPOSELE 4.425
CASALBORE 1.869
CONZA DELLA CAMPANIA 2.704
FONTANAROSA 3.576
GESUALDO 4.550
GRECI 918
LAPIO 1.656
LAURO 3.224
MARZANO DI NOLA 1.477
MONTEFUSCO 1.551
MUGNANO DEL CARDINALE 4.888
QUADRELLE 1.696
ROCCA S. FELICE 1.314
ROTONDI 3.268
S. POTITO ULTRA 1.626
S. ANGELO DEI LOMBARDI 6647
SUMMONTE 1.493
TORRE LE NOCELLE 1.370
VALLATA 3.502
Lo scrutinio per eleggere sindaci e consigli comunali inizieranno lunedi’, chiuse le urne e accertati i dati sull’affluenza. In caso di ballottaggio per l’elezione dei sindaci (vale solo per il Comune di Avellino), si votera’ domenica 9 giugno, sempre dalle ore 8 alle 22 e lunedi’ 10 giugno, dalle ore 7 alle ore 15.
COME SI VOTA SOPRA I 15MILA ABITANTI – Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Avellino) la scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato e’ collegato. L’elettore può votare: per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno (il voto cosi’ espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato); per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata (il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco); per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno (il voto cosi’ espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata); per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno (il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata, cosiddetto “voto disgiunto”). L’elettore potrà manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale. Potrà farlo scrivendo, nelle apposite righe stampate sotto ogni contrassegno di lista, i nominativi (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) dei candidati preferiti appartenenti alla lista prescelta, avendo però presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.
SOTTO I 15MILA ABITANTI – Per le elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista con cui il candidato è collegato. L’elettore può votare: per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo nominativo; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo nominativo, e per la lista collegata, tracciando un segno anche sul relativo contrassegno. In tutti i casi in questione, il voto si intenderà attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata. L’elettore può esprimere un solo voto di preferenza, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o non più di due voti di preferenza, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti (Mugnano del Cardinale), per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e il nome e, ove occorra, data e luogo di nascita, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, avendo però presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.
