Cassazione: “Non licenziabile chi sciopera e blocca i lavoratori”

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Avellino – Non è licenziabile il lavoratore che, aderendo allo sciopero proclamato dai sindacati, si mette a fare picchettaggio davanti all’azienda per bloccare i colleghi non scioperanti che vogliono andare al lavoro. Lo sottolinea la Cassazione che, pur riconoscendo come questa azione non possa “… non definirsi illegittima in quanto tesa alla compressione dell’altrui diritto all’espletamento della prestazione lavorativa”, chiarisce che non può essere punita con l’espulsione in quanto non viene leso il rapporto fiduciario che lega il lavoratore alla sua azienda. In questo modo la sezione Lavoro del Palazzaccio ha bocciato il ricorso di una fabbrica di motori di Avellino che chiedeva di confermare il licenziamento inflitto ad un suo operaio, Donato C., colpevole di avere sostato per due ore davanti all’azienda in una giornata di sciopero proclamata dalle associazioni sindacali e, insieme ad un folto gruppo di scioperanti fuori dai cancelli aziendali, di avere tentato in tutti i modo di indurre i colleghi ‘krumiri’ ad incrociare pure loro le braccia.

Secondo quanto ricostruito in sentenza l’uomo aveva spaventato il collega ‘strattonandolo’ ma non era riuscito a impedire il suo ingresso in fabbrica, anche per l’intervento delle forze dell’ordine. L’altro nel frattempo si era recato in infermeria. A questo punto i vertici avevano deciso per il licenziamento che l’operaio aveva immediatamente impugnato di fronte al Tribunale di Avellino.
I giudici avevano ordinato quindi la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. La decisione era stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. Ora la Cassazione l’ha resa definitiva. In definitiva gli Ermellini hanno detto no al licenziamento disciplinare perché questo istituto è giustificato soltanto dal concreto venir meno del rapporto di fiducia fra impresa e dipendente, cosa che non può dirsi in questo caso.

Sul punto si legge in sentenza, riporta il sito Cassazione.net, che “… per stabilire l’esistenza della giusta causa di licenziamento occorre in concreto accertare se, in relazione alla qualità del rapporto intercorso fra le parti, alla posizione che in esso abbia rivestito il lavoratore, alla qualità ed al grado di fiducia che quel rapporto comportava, la specifica mancanza commessa dal dipendente considerata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti, ed all’intensità dell’elemento psicologico, risulti idonea a ledere in modo grave, così farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale quindi, da esigere sanzioni non minore di quelle massime, definitivamente espulsive”.

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