Titolare di una società “cartiera” che fatturava 16 milioni in tre anni, percepiva il Reddito

0
740

SOLOFRA- Era sulla carta titolare di quote di una società che, pur essendo risultata una mera impresa “cartiera”, ossia priva di strutture operative e organizzative, aveva tuttavia movimentato, negli ultimi tre anni (2019, 2020 e 2021) circa 16 milioni di euro, ma beneficiava del reddito di cittadinanza. La vicenda emersa dalle indagini della Guardia di Finanza e dalla Procura di Avellino, che avevano contestato l’indebita percezione del reddito di cittadinanza, iscrivendo un uomo di Solofra per truffa ai danni dello Stato), oltre che per il reato specificamente previsto dalla disciplina su reddito di cittadinanza, all’art. 7, commi
1 e 2, del D.L. 4/2019. La vicenda è stata segnalata anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti, che aveva chiesto la condanna al risarcimento del danno patrimoniale di circa diecimila euro nei confronti del convenuto. Per lo stesso, giudicato in contumacia, perché non si era costituito in giudizio, è scattato però il difetto di giurisdizione. Da tempo infatti per la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, non essendoci un rapporto di servizio, per le violazioni sul reddito di cittadinanza la competenza è in capo al giudice ordinario. Hanno infatti ribadito i giudici contabili: ” In definitiva, le considerazioni sopra esposte inducono il Collegio a ritenere che “il reddito di cittadinanza non conferisca al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, risultando costui un mero destinatario di risorse di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione erogate nell’ambito di quelle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. Ciò in quanto la evidente finalità solidaristico-assistenziale, nel conformare in via esclusiva struttura ed effetti della ridetta misura, ne esclude, in radice, l’inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo per carenza di qualsiasi rapporto di servizio fra il percettore e l’Ente erogante, investendo, per l’effetto, il Giudice ordinario della “potestas iudicandi” sulle controversie di suo indebito utilizzo, come nel caso di specie” (Sez. giur. Campania, sent. n. 479/2024 e n. 489/2024)..Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che, tanto sul danno diretto da indebita percezione del reddito di cittadinanza, quanto sul danno da disservizio, ontologicamente collegato al primo, in via preliminare e assorbente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario innanzi al quale la causa andrà riassunta nei modi e termini sanciti dall’art. 17 c.g.c”. Non è escluso che però la Procura Regionale della Corte dei Conti possa impugnare anche questa decisione.