Maltrattamenti in famiglia, la sentenza: senza convivenza non si possono contestare

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AVELLINO- Quando non esiste più un rapporto di convivenza more uxorio, anche con una genitorialita’ condivisa, non si può contestare il reato di maltrattamenti in famiglia ma nel caso di molestie da parte dell’ex partner di stalking o atti persecutori. Per questo motivo i giudici della Sesta Sezione Penale hanno annullato una sentenza del gennaio scorso della Corte di Appello di Napoli che confermava la condanna emessa con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Avellino per maltrattamenti in famiglia e lesioni. La questione era stata posta dalla difesa dell’avellinese condannato, il penalista Alberico Villani. Il problema e’ che la condotta molesta dell’imputato sarebbe avvenuta tra marzo e ottobre del 2023, quando ormai non abitava più nella stessa casa della vittima. Per cui i giudici della Sesta Sezione Penale hanno rilevato come: “in tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di “famiglia” e di “convivenza” di cui all’art. 572 cod. pen.(maltrattamenti in famiglia) nell’accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa: sicché è configurabile l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 612-bis (atti persecutori), comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall’imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa”. Motivo per cui i giudici della Cassazione hanno ritenuto che: “la motivazione della sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha sostenuto che il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. fosse configurabile per le condotte tenute dall’odierno ricorrente in danno della ex compagna nel periodo in cui era cessata la loro convivenza: periodo con riferimento al quale andrà valutata la possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen., con ogni conseguenza di legge in ordine alla rideterminazione della pena per il reato del capo”.