Avellino – È lungo e ben articolato l’intervento del capogruppo provinciale dell’Adc Carmine De Angelis. “Bersaglio plurimo e privilegiato, la Provincia sta vivendo una fase di profonda e paradossale incertezza. Una incertezza che a fasi alterne ha alimentato il tema della sua abolizione. Un tentennamento che ha perpetuato gli interessi clientelari, i disservizi e le bulimie degli enti strumentali, delle semplificazioni improprie e complicate. Eppure in tutte le riforme costituzionali attuate o proposte sino ad ora, le Province sono state messe in discussione, ma hanno superato indenni tutti i tentativi di eliminarle. Questa discrasia è ancora di più rafforzata se si osservano le proposte di legge presentate ad oggi nei due rami del Parlamento e ci si accorge che l’ente intermedio non viene affatto percepito dalla classe politica come un ente “inutile”, dal momento che ben 47 disegni di legge propongono l’istituzione di 25 nuove Province, da aggiungere alle attuali 110. E, contestualmente, a fronte di questa richiesta di ampliamento si aggiunge un disordinato numero di disegni costituzionali tesi, invece, alla semplificazione netta degli enti intermedi di governo, alla abolizione delle competenze tra i livelli costitutivi della Repubblica (ex art.114 Cost.): in definitiva alla morte istituzionale della Provincia!
Abolire le Province poi non è impresa tanto semplice dal momento che un’espressa previsione costituzionale le definisce come parti costitutive della Repubblica e pertanto sarebbe necessario l’iter aggravato delle leggi di revisione costituzionale per eliminare l“inutile” livello territoriale. I motivi della necessità della abolizione sono classici e ricorsivi: si passa dalla messa in evidenza del carattere artificioso della Provincia, l’inadeguatezza delle circoscrizioni provinciali, modellate secondo lo schema dipartimentale francese, l’appesantimento dei processi decisionali, la fumosità delle funzioni provinciali, la confusione tra la provincia come ente locale e come sede di decentramento dell’amministrazione statale, l’ambiguo e superfluo rapporto con la regione.
D’altra parte, i sostenitori della Provincia hanno utilizzato e continuano ad utilizzare argomenti ormai consueti: la necessità di evitare il nuovo centralismo regionale, l’esigenza di un ente intermedio tra il livello comunale e quello regionale, la valorizzazione delle funzioni ad opera della legislazione più recente, specialmente a partire dalla legge n.142 del 1990.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione” ) e dell’art.117, comma 2, lettera p) (secondo il quale allo stato compete la legislazione esclusiva nella materia “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”). L’equiparazione è confermata anche dall’art.119, in materia di autonomia finanziaria. Tuttavia, vera è propria novità del novellato del 2001 è la comparsa, a livello costituzionale, della Città metropolitana che impone notevoli sforzi interpretativi per chiarificarne il rapporto con i comuni e le province. Decisivo, per una riflessione complessive dei rapporti, è però l’art.118 nel momento in cui stabilisce che “le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni” lasciando all’’Ente intermedio il computo delle funzioni immediatamente non comunali ed enumerate, prive di riscontro costituzionale.
Se la regione è il soggetto primario e legislativo volto ad assicurare livelli di omogeneità territoriale di fronte al moltiplicarsi del neomunicipalismo, non si possono, tuttavia, nascondere alcuni rischi sia in ordine al rinnovato centralismo neo-regionale che all’ipertrofia delle spinte localistiche conseguenti alla “probabile” abolizione della Provincia.
Infatti, non si dimentichi che il ruolo primigenio delle province, formatesi sulla scia del modello francese di dipartimento, era quello di vere e proprie articolazioni territoriali dello Stato, circoscrizioni di decentramento statale. Un argomento che da solo basterebbe a supportare l’idea del mantenimento della provincia anche come ente autonomo, come elemento di raccordo e di freno di fronte al pressante centripetismo regionale così come alle spinte centrifughe degli Enti locali.
Al di là degli opposti schematismi occorre ripensare un’idea di fondo del ruolo della Provincia. La Provincia si occupa di cose, in sussidiarietà, che il Comune non è in grado di compiere. Ad essa è destinato un ruolo di natura intermedia, non intercomunale, una funzione da svolgere in forma collaborativa o arbitrale nei confronti degli altri Enti territoriali. Finora ogni ipotesi di revisione organica delle funzioni è stata messa da parte. La legge n.142/90 non ha di fatto dato individuato chiare funzioni obiettivo e in specie per le Province si è limitata soltanto ad uno sterile elenco di materie.
Il riconoscimento costituzionale della Provincia, pertanto, non può essere un alibi per il mantenimento dell’ente nel limbo delle competenze delegate o generiche e per di più dando corpo ad una sterminata penisola di apparati amministrativi gonfiati. Il modello italiano delle Province non è un modello associativo, né è un problema di dimensioni territoriali ma piuttosto di qualità del governo. Basta un accordo forte in grado di configurare una prospettiva certa per la Provincia, orfana di una legislazione unitaria e lineare. Se si guarda in retrospettiva, infatti, si scorge un quadro incerto addebitabile per lo più al mancato completamento delle riforme strutturali che da quasi vent’anni aspettano di essere concretizzate. Dal 90 ad oggi, infatti, l’ambito di competenze dei Comuni e degli enti locali e le modalità del loro esercizio sono state pensate dal legislatore come un laboratorio mancato, come un esercizio di prova del riconoscimento costituzionale del principio autonomista che nell’art.5 trova la sua più piena vocazione. Una riforma a pezzi che ha introdotto, a partire dalla legge n.142/90 e susseguentemente dalle leggi 29 e 81 del 93 sino alle “riforme Bassanini”, elementi non di poco conto in tema di responsabilità locale e transizione federale. La stessa riforma del titolo V della Costituzione in modo aleatorio ha cercato di definire il quadro di riconoscimento costituzionale, dando vita ad una sorta di sanatoria forzata realizzata dopo le vorticose produzioni legislative. Ciò che emerge dalla riforma costituzionale del 2001 non è tanto una avvenuta affermazione del principio autonomista degli enti locali ma piuttosto una determinata ottica centralistica rimodulata intorno al dualismo Stato-Regioni.
L’importanza della semplificazione, da più parti avocata, non è solo uno strumento di funzionalità, di risparmio della spesa ma di rilegittimazione democratica delle autonomie locali oggi minacciate da un quadro di persistenze centralismo bipolare (Regioni– Stato), dal moltiplicarsi di interventi straordinari e di emergenza che mortificano il quadro di amministrazione ordinaria ( si veda il recente piano per il Sud e lo stesso decreto anti-crisi), dall’impoverimento degli organismi di controllo preventivo e dal gonfiarsi degli enti strumentali. Occorre dare un segnale adeguato, un disegno complessivo e generale, un necessario punto di convergenza tra le aspettative e bisogni locali e i principi e criteri generali di uno Stato unitario.
Da questo punto di vista le opposte prese di posizione riguardo al futuro dell’Ente provincia segnano un indubbio arretramento. Avremo una democrazia qualitativamente inferiore e, da questo punto di vista, dovremo registrare l’automatica lesione e depotenziamento della forma di struttura statale unitaria”.
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