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Tra i criteri ispiratori della riorganizzazione della rete ospedaliera assume particolare rilevanza quello della riorganizzazione interna finalizzata alla realizzazione della dipartimentalizzazione e al superamento della frammentazione e duplicazione delle strutture esistenti sia per le attività di ricovero che per le attività diagnostiche e di servizi.
La riorganizzazione delle aziende ospedaliere è stata programmata prevedendo la loro articolazione dipartimentale.
Tale scelta risponde alla finalità di conseguire l’effettiva attuazione della dipartimentalizzazione, nonché quella di garantire comportamenti omogenei in ambito regionale, sia pure con le necessarie differenziazioni dovute alle peculiari caratteristiche funzionali di ciascuna Azienda.
I Presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie Locali, invece, sono stati configurati soltanto con i posti letto programmati per ciascuna specialità. Tanto si è reso necessario anche al fine di garantire la corretta applicazione del principio fissato dalla Legge regionale 24/06 al punto 4.4.2, relativo al numero minimo di posti letto per il conferimento dell’incarico di struttura complessa. In fase attuativa l’organizzazione dipartimentale, in questi ospedali, dovrà essere limitata a soli tre dipartimenti (medico, chirurgico e dei servizi) con aggiunta del dipartimento di emergenza-urgenza per i presidi del 3° livello non Aziende Ospedaliere.
In ogni caso il principio dell’organizzazione dipartimentale costituisce vincolo per i Direttori Generali.
Per specifici settori di attività le Aziende Sanitarie potranno procedere alla costituzione di Dipartimenti interaziendali, di norma su base provinciale.
Interventi nell’area della riabilitazione
La nuova configurazione della rete di riabilitazione ospedaliera si è sviluppata sulla base dei vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo, tra cui primariamente quello relativo alla riconversione di 900 posti letto per acuti in altrettanti posti di riabilitazione/lungodenza.
Il positivo risultato ottenuto si evince dal miglioramento dell’indice regionale di posti letto di riabilitazione per mille abitanti (0,51), che risulta essere superiore del 50% rispetto a quello determinato dall’attuale configurazione (0,34).
Tale finalità è stata raggiunta tenendo conto degli obiettivi di salute fissati dal Piano Ospedaliero Regionale, dell’offerta riabilitativa già presente sul territorio e della riconversione dei posti letto per acuti.
La riorganizzazione della rete riabilitativa permetterà, inoltre, di ottimizzare, rispetto alla attuale offerta, la distribuzione delle specialità riabilitative (I- II e III livello) nei rispettivi territori attraverso la contestualizzazione dei coefficienti definiti dalla L.R. 24/06 al punto 7.2 nei relativi standard provinciali per posti letto riabilitativi derivati dalla nuova configurazione.
Un ulteriore risultato positivo si realizza attraverso la regolarizzazione di alcune strutture presenti nella rete ospedaliera campana dotate di complessivi 889 posti letto per acuti e denominate ad “indirizzo neuropsichiatrico”.
Tali presidi dovranno rientrare nelle tipologie previste dalla normativa nazionale e regionale per la riabilitazione, adeguando le loro strutture, i modelli organizzativi e quelli operativi alle modalità previste per la riabilitazione intensiva multidisciplinare (cod. 56) e per la degenza riabilitativa di base (cod. 60).
Il Piano ospedaliero prevede, inoltre, che tali strutture possono proporre anche una riconversione delle attività di ricovero in attività residenziali e semi residenziali coerente con il modello operativo del dipartimento di salute mentale.
Tenendo conto del regolamento n. 1 del 22/06/2007, concernente le procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private, tali strutture potranno accedere all’accreditamento istituzionale, subordinatamente alla verifica di funzionalità con la programmazione regionale, in strutture di ricovero di lungodegenza, di riabilitazione intensiva ovvero in qualità di strutture residenziali.
Pertanto la riconversione di tali strutture dovrà avvenire attraverso lo strumento dell’accreditamento istituzionale, previo rilascio di nuova autorizzazione all’esercizio che dovrà riportare, sulla base dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici posseduti, la tipologia delle prestazioni erogabili, il regime assistenziale (ospedaliero: cod. 60, cod. 56, ovvero residenziale) ed il relativo numero di posti letto.
Modalità di attuazione e cronoprogramma
Il programma di riorganizzazione della rete ospedaliera richiede un forte governo regionale nella fase attuativa, in gran parte demandata alle Aziende sanitarie, a garanzia che si realizzi l’effettivo cambiamento strutturale che ci si propone e che, nel contempo, è richiesto dal Piano di rientro.
Per questo la Regione dovrà fornire alle Aziende sanitarie precise indicazioni che le vincolino ad adottare i provvedimenti di competenza e fissare tempi certi per ciascuna delle fasi attuative.
Il piano prevede i tempi entro i quali mettere in atto le molteplici azioni di riorganizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera e questo è un impegno importante che necessiterà di un monitoraggio costante.(segue)