Play Off:
AMMENDE:
€ 2.000,00 LATINA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori,prima dell’inizio della gara, all’arrivo del pullman della squadra ospite lanciavano verso lo stesso una pietra che colpiva e scheggiava un vetro dell’automezzo e colpivano lo stesso con calci, pugni e sputi (obbligo risarcimento danni, se richiesto).
€ 1.500,00 PERUGIA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni, due dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco,danneggiando la rete di una porta; gli stessi facevano esplodere nel proprio settore due petardi di notevole potenza, senza conseguenze.
€ 1.000,00 NOCERINA S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore diversi fumogeni e facevano esplodere alcuni petardi, senza conseguenze.
€ 750,00 LECCE SPA perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore tre fumogeni e facevano esplodere un petardo di notevole potenza, senza conseguenze.
CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
TULLI GIACOMO (PISA 1909 S.S.AR.L.) entrambe per simulazione di fallo.
CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR):
COTTAFAVA MARCELLO (LATINA CALCIO S.R.L.)
Play Out:
AMMENDE:
€ 2.000,00 ANDRIA BAT S.R.L. perché propri sostenitori al 36′ minuto del secondo tempo, dopo aver fatto esplodere un petardo di notevole potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze, accendevano numerosi fumogeni che venivano lanciati sul terreno di gioco e causavano l’incendio di un cartellone pubblicitario, costringendo l’arbitro a sospendere la gara per circa 7 minuti; gli stessi dopo il termine della gara lanciavano contro il pullman della squadra avversaria un sasso di media dimensione che ne danneggiava la carrozzeria; (sanzione attenuata per la fattiva collaborazione dei dirigenti locali; obbligo risarcimento danni, se richiesto).
€ 1.000,00 PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L perché propri sostenitori dopo il termine della gara si accalcavano in prossimità della porta carraia dell’impianto sportivo, intonavano cori offensivi verso l’istituzione calcistica e gli ufficiali di gara.
€ 500,00 BARLETTA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni, senza conseguenze.
€ 500,00 CUNEO 1905 S.R.L. perchè propri sostenitori durante la gara rivolgevano reiterate frasi offensive agli addetti federali.
DIRIGENTE:
INIBIZIONE FINO AL 31 AGOSTO 2013:
SPECCHIA GIAMMARIO (PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L) per comportamento irriguardoso verso gli ufficiali di gara durante l’incontro (r.quarto uff., espulso).
ALLENATORE:
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
ROSSI EZIO (CUNEO 1905 S.R.L.) per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara durante l’incontro (r.quarto uff., espulso).
CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
ALTINIER CRISTIAN (PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.
MEI MASSIMILIANO (REGGIANA 1919 S.P.A.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR):
CARRETTO LUCA (CUNEO 1905 S.R.L.)
LONGHI MATTEO (CUNEO 1905 S.R.L.)
PONDACO STEFANO (PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L)
GHINASSI TOMMASO (PRATO SPA)
Redazione Irpinia
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